Art. 23 
 
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative  in  caso  di
           omesso versamento delle ritenute previdenziali 
 
  1. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla  legge  11  novembre
1983, n. 638,  le  parole:  «da  euro  10.000  a  euro  50.000»  sono
sostituite dalle parole: «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte
l'importo omesso». 
  2. Per le violazioni  riferite  ai  periodi  di  omissione  dal  1°
gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere  notificati,
in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello  dell'annualita'
oggetto di violazione.