Art. 24 
 
            Disciplina del contratto di lavoro a termine 
 
  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      «a)  nei  casi  previsti  dai  contratti  collettivi   di   cui
all'articolo 51; 
      b) in assenza delle previsioni di  cui  alla  lettera  a),  nei
contratti collettivi applicati in azienda, e  comunque  entro  il  30
aprile  2024,  per  esigenze  di  natura  tecnica,  organizzativa   o
produttiva individuate dalle parti; 
      b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»; 
    b) il comma 1.1. e' abrogato; 
    c)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.   Le
disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai  contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche'  ai  contratti  di
lavoro a  tempo  determinato  stipulati  dalle  universita'  private,
incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici  di
ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione
ovvero enti privati di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della  stessa,  ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.
87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».