Art. 25 
 
  Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
    «1-quater: Fino al 31 dicembre  2023,  per  consentire  la  piena
attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese  che  occupano
piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti  di  espansione  di  gruppo
stipulati entro il  31  dicembre  2022  e  non  ancora  conclusi,  e'
possibile, con accordo integrativo in sede  ministeriale,  rimodulare
le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro  un
arco temporale di  12  mesi  successivi  al  termine  originario  del
contratto di espansione. Restano fermi  in  ogni  caso  l'impegno  di
spesa complessivo e il numero  massimo  di  lavoratori  ammessi  alle
misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario  contratto  di
espansione.».