Art. 26 
 
Semplificazioni  in  materia  di  informazioni  e  di   obblighi   di
            pubblicazione in merito al rapporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio  1997  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Le
informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p)  e
r), possono essere comunicate al  lavoratore,  e  il  relativo  onere
ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o  del
contratto  collettivo,  anche  aziendale,  che   ne   disciplina   le
materie.». 
    b) dopo il comma 6, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
della semplificazione  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il  datore
di lavoro e' tenuto a consegnare  o  a  mettere  a  disposizione  del
personale, anche mediante pubblicazione sul  sito  web,  i  contratti
collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali
regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro». 
  2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo  26  maggio  1997  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro
o il  committente  pubblico  e  privato  e'  tenuto  a  informare  il
lavoratore dell'utilizzo di sistemi  decisionali  o  di  monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni  rilevanti
ai fini della assunzione  o  del  conferimento  dell'incarico,  della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione
di  compiti  o   mansioni   nonche'   indicazioni   incidenti   sulla
sorveglianza, la valutazione, le prestazioni  e  l'adempimento  delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»; 
    b) il comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  Gli  obblighi
informativi di cui al presente articolo non si applicano  ai  sistemi
protetti da segreto industriale e commerciale».