Art. 27 
 
                 Incentivi all'occupazione giovanile 
 
  1. Al fine di sostenere  l'occupazione  giovanile  e  nel  rispetto
dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati  e'  riconosciuto,  a
domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60
per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda  imponibile  ai  fini
previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal  1
giugno e fino al 31 dicembre  2023,  di  giovani,  qualora  ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a)  che  alla  data  dell'assunzione  non  abbiano  compiuto   il
trentesimo anno di eta'; 
    b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi  o  di
formazione («NEET»); 
    c)  che  siano  registrati  al  Programma   Operativo   Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani. 
  2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con  l'incentivo  di
cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,comma  114,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, limitatamente al periodo di  applicazione  degli  stessi,  e
comunque nel rispetto dei limiti  massimi  previsti  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. In caso  di  cumulo  con  altra
misura, l'incentivo di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nella  misura
del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini
previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. 
  3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse,  anche  in
relazione alla ripartizione regionale, di  cui  al  comma  5  per  le
assunzioni con contratto a tempo  indeterminato,  anche  a  scopo  di
somministrazione   e    per    il    contratto    di    apprendistato
professionalizzante o di mestiere.  L'incentivo  non  si  applica  ai
rapporti di lavoro domestico. 
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive  mensili.  La  domanda
per la fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa  attraverso  apposita
procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
fornire  una  specifica  comunicazione  telematica  in  ordine   alla
sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per  l'accesso
all'incentivo. A  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  secondo
periodo, in favore del richiedente opera una riserva  di  somme  pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al  richiedente  e'
assegnato un termine perentorio di sette giorni per  provvedere  alla
stipula del contratto di lavoro che da' titolo  all'incentivo.  Entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza  delle  risorse,  l'INPS  non  prende  piu'  in
considerazione ulteriori  domande  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso il proprio sito istituzionale. 
  5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata per  80
milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno
2024 a  valere  sul  Programma  Nazionale  Giovani,  donne  e  lavoro
2021-2027,  nel  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilita'  e  delle
procedure del predetto programma. Con decreto adottato  da  ANPAL  si
provvede alla ripartizione regionale delle risorse di  cui  al  primo
periodo, che costituisce limite di spesa. 
  6.  Nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  Sistemi   di
Politiche  Attive  per  l'Occupazione  2014-2020  e   del   Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL
e'  autorizzata  a  riprogrammare,   in   coerenza   con   le   spese
effettivamente sostenute e comunque nel  limite  di  700  milioni  di
euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e  da  162  a
167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo  restando  l'importo
complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021  e  2022,
di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo  1  della
predetta legge n. 178 del 2020.