Art. 28 
 
        Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali
dei giovani con disabilita' e il loro  diretto  coinvolgimento  nelle
diverse  attivita'   statutarie   produttive   e   nelle   iniziative
imprenditoriali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
apposito fondo finalizzato al  riconoscimento  di  un  contributo  in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,   delle   organizzazioni   di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  predetto
decreto  legislativo  n.  117  del  2017,  delle  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa  anagrafe,  per  ogni
persona con disabilita',  di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni,
assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il  31  dicembre
2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo
di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione  in
spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle
somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma  3,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020,  n.  77  e  versate  nel  predetto  anno  dalle
amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Le modalita' di ammissione, quantificazione  ed  erogazione  del
contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle  domande,
nonche' le procedure di  controllo  sono  definiti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per  le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 1° marzo 2024. 
  3. Per le operazioni relative alla gestione del  fondo  di  cui  al
comma  1   e   all'erogazione   dei   contributi,   l'amministrazione
interessata procede  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  e  con
eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo. 
  4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.