Art. 29 Estensione della clausola di salvezza 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)».