Art. 29 
 
                Estensione della clausola di salvezza 
 
  1. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
2017, n. 117,  dopo  le  parole:  «da  calcolarsi  sulla  base  della
retribuzione  annua  lorda»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  salve
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di  interesse
generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)».