Art. 30 
 
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di  crisi
                    aziendale e riorganizzazione 
 
  1. Per le aziende che abbiano  dovuto  fronteggiare  situazioni  di
perdurante crisi aziendale e di  riorganizzazione  e  che  non  siano
riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani  di
riorganizzazione  e  ristrutturazione  originariamente  previsti  per
prolungata indisponibilita'  dei  locali  aziendali,  per  cause  non
imputabili al  datore  di  lavoro,  su  domanda  dell'azienda,  anche
qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo,  in  continuita'  di
tutele   gia'   autorizzate,   di   cassa   integrazione    salariale
straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di  salvaguardare  il
livello occupazionale e il patrimonio  di  competenze  acquisito  dai
lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma  non
si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli  24  e  25
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di  euro
per l'anno 2024.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  della  relativa
spesa, informando con cadenza periodica il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio  emerga,  anche  in
via prospettica, il raggiungimento del limite  di  spesa  di  cui  al
primo periodo, non potranno essere piu'  accolte  ulteriori  domande.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13  milioni
di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno  2024  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.