Art. 31 
 
         Completamento dell'attivita' liquidatoria Alitalia 
 
  1.  L'esecuzione  del  programma,  nei  termini  rivenienti   dalla
decisione della Commissione europea di  cui  all'articolo  79,  comma
4-bis, del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. 
  2. A far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'  d'impresa
dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia
Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria,   che   potra'
intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti  i  compendi
aziendali  di  cui  al   programma   autorizzato,   l'amministrazione
straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria,
i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e
degli    oneri    di    struttura,    gestione    e     funzionamento
dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti
prededucibili dell'Erario e degli enti  di  previdenza  e  assistenza
sociale, dei crediti prededucibili oggetto di  transazione  ai  sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n.  270  e  dell'indennizzo  ai
titolari di titoli di viaggio, di voucher o  analoghi  titoli  emessi
dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli
effetti del comma 6  del  presente  articolo,  sono  prioritariamente
destinati al soddisfacimento in prededuzione  dei  crediti  verso  lo
Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati
illegittimi dalla Commissione europea.