Art. 32 
 
          Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale 
 
  1. In considerazione dell'incremento dei  volumi  di  dichiarazioni
sostitutive uniche (DSU) ai fini del  calcolo  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) connesso  anche  al  riordino
delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico
e universale previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.
230, nonche'  all'introduzione  di  nuove  misure  a  sostegno  delle
famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  l'anno
2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge  27
dicembre 2019,  n.  160,  e'  incrementato  di  30  milioni  di  euro
limitatamente   alle   attivita'    legate    all'assistenza    nella
presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi  centri  di
assistenza  fiscale  ai  sensi  dell'articolo  11,   comma   1,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti  a  favore  dei
centri  di  assistenza  fiscale  previsti  per  le  attivita'  legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere
dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di  cui  all'articolo  1,
comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo,  non  possono  essere  utilizzate  per
remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU  successive  alla
prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno  di
riferimento. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.