Art. 33 Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico 1. Allo scopo di potenziare la capacita' produttiva, nonche' incrementare le competenze del personale presso le unita' produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, e' autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024." 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.