Art. 33 
 
Disposizioni per  l'Agenzia  Industrie  Difesa  in  settori  ad  alta
          intensita' tecnologica e di interesse strategico 
 
  1. Allo  scopo  di  potenziare  la  capacita'  produttiva,  nonche'
incrementare le competenze del personale presso le unita'  produttive
dell'Agenzia Industrie Difesa, di  cui  all'articolo  48  del  codice
dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensita'  tecnologica
e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive
attraverso la  realizzazione  di  interventi  di  ammodernamento,  e'
autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un  contributo  di
euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024." 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
1, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.