Art. 34 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   contributi   per   il   settore
                 dell'autotrasporto merci e persone 
 
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: 
      «da destinarsi: 
        a) quanto a 85 milioni  di  euro,  al  riconoscimento  di  un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 2) del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504.  Il  predetto  contributo  e'
riconosciuto nella misura  massima  del  28  per  cento  della  spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite
massimo di spesa indicato al precedente periodo, per  l'acquisto  del
gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro
5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle  predette  attivita',
al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto. Le eventuali  risorse  che  residuino  a
seguito del  riconoscimento  delle  istanze  avanzate  ai  sensi  dei
periodi precedenti, possono essere utilizzate per  il  riconoscimento
di un contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  nella  misura
massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo  trimestre
del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in
Italia esercenti le  attivita'  di  trasporto  indicate  all'articolo
24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. per  l'acquisto  del  gasolio  impiegato  in
veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per  l'esercizio
delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; 
        b) quanto a 15 milioni  di  euro,  al  riconoscimento  di  un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese che effettuano  servizi  di  trasporto  di  persone  su
strada resi ai sensi e per gli effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e'  riconosciuto
nella misura massima del 12  per  cento  della  spesa  sostenuta  nel
secondo semestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite  massimo  di
spesa indicato al precedente  periodo,  per  l'acquisto  del  gasolio
impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di  categoria  euro  5  o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle  predette  attivita',  al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e  b)
sono  utilizzabili   esclusivamente   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388.  Essi  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito d'impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con  altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione
che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita'  produttive,  non  porti  al  superamento  del  costo
sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31
dicembre 2023.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle
procedure di concessione  dei  contributi,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  previsti,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli.». 
  2. L'articolo  7  del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  e'
abrogato. 
  3. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti: 
      «503. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti
dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1), del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel  limite  di
200 milioni di euro per l'anno  2023,  un  contributo  straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella misura massima  del  12  per
cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022  per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di  categoria  euro  5  o
superiore utilizzati dai  medesimi  soggetti  per  l'esercizio  delle
predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.  Le  disposizioni
del presente comma si applicano nel rispetto della normativa  europea
in materia di aiuti di Stato. Ai  relativi  adempimenti  provvede  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
      «503-bis.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  503   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
    b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte  le
seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del
contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  previsto,
pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno   2023,   nonche'   alla
documentazione   richiesta,   alle    condizioni    di    revoca    e
all'effettuazione dei controlli».