Art. 35 
 
Esonero  dal  versamento  del   contributo   per   il   funzionamento
             dell'Autorita' di regolazione dei trasporti 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  carburanti  e  dei   prodotti
energetici,  per  l'esercizio  finanziario  2023,   le   imprese   di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  non
sono tenute al versamento del contributo,  di  cui  all'articolo  37,
comma 6, lettera b), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di  euro
per  l'anno  2023,  alla   cui   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle  risorse  di  cui  al  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.