Art. 36 
 
             Disposizioni in materia di lavoro marittimo 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
contingente carenza di  marittimi  comunitari  e  per  consentire  la
prosecuzione delle attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'
territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed
insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto  ro-ro  e  ro-ro
pax,  iscritte  nel  registro  internazionale,  adibite  a   traffici
commerciali  tra  porti   appartenenti   al   territorio   nazionale,
continentale e insulare, anche  a  seguito  o  in  precedenza  di  un
viaggio  proveniente  da  o  diretto  verso  un  altro  Stato,   puo'
derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle  limitazioni
di cui all'articolo  1,  comma  5  e  articolo  2,  comma  1-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso  accordi
collettivi nazionali stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentativi a livello nazionale.