Art. 37 
 
       Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale 
 
  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «10.000  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per  gli  utilizzatori
che operano nei settori dei congressi,  delle  fiere,  degli  eventi,
degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»; 
    b)  al  comma  14,  lettera  a),  dopo  le   parole:   «a   tempo
indeterminato» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  degli
utilizzatori che operano nei  settori  dei  congressi,  delle  fiere,
degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento  e
che hanno alle  proprie  dipendenze  fino  a  venticinque  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato».