Art. 39 
 
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
                             dipendenti 
 
  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023  al  31  dicembre  2023
l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore,  determinato  ai
sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza  ulteriori  effetti
sul rateo di tredicesima. Resta ferma  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064  milioni  di
euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per  l'anno  2024,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 4.876 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per  l'anno  2023  e  a  232
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto,
a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e a 760 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e,  in  termini  di
indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a  180
milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.