Art. 4 
 
         Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio 
 
  1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con  modalita'  telematiche
all'INPS,  che  lo  riconosce,  previa  verifica  del  possesso   dei
requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo,  sulla  base
delle informazioni disponibili sulle proprie banche  dati  o  tramite
quelle  messe  a  disposizione  dai  comuni,  dal   Ministero   della
giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito,  dall'Anagrafe
tributaria, dal  pubblico  registro  automobilistico  e  dalle  altre
pubbliche  amministrazioni  detentrici  dei  dati  necessari  per  la
verifica dei  requisiti,  attraverso  sistemi  di  interoperabilita',
fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7. L'INPS informa  il
richiedente  che,  per  ricevere  il  beneficio  economico   di   cui
all'articolo  3,  deve  effettuare  l'iscrizione  presso  il  sistema
informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa  (SIISL),  secondo
quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di
attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione
dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle  agenzie
per  il   lavoro   e   agli   enti   autorizzati   all'attivita'   di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi
per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150. La richiesta puo'  essere  presentata  presso
gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo  2001,  n.  152.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a  quello  di
sottoscrizione, da parte del richiedente, del  patto  di  attivazione
digitale. 
  3. Il  percorso  di  attivazione  viene  attuato  per  mezzo  della
piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio  automatico  dei
dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza
per l'analisi e  la  presa  in  carico  dei  componenti  con  bisogni
complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni. 
  4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari
devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale.  Successivamente,  ogni  novanta  giorni,  i   beneficiari,
diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui  al  comma  5,  sono
tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o  presso  gli  istituti  di
patronato, per aggiornare la propria posizione. In  caso  di  mancata
presentazione, il beneficio  economico  e'  sospeso.  Alle  attivita'
previste dal presente comma si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. I servizi sociali effettuano una  valutazione  multidimensionale
dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione  di
un  patto  per   l'inclusione.   Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  6,  comma  4,  nell'ambito  di  tale  valutazione,   i
componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18  e  59  anni
attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per  la
sottoscrizione  del  patto  di   servizio   personalizzato   di   cui
all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato  e'  sottoscritto
entro sessanta giorni da  quando  i  componenti  vengono  avviati  al
centro  per  l'impiego.  Successivamente,  ogni  novanta  giorni,   i
beneficiari di cui al presente comma sono  tenuti  a  presentarsi  ai
centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso  di
mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. 
  6. L'avvio del  componente  del  nucleo  familiare  al  centro  per
l'impiego puo' essere modificato e adeguato  in  base  alle  concrete
esigenze di  inclusione  o  di  attivazione  lavorativa  o  formativa
dell'interessato. 
  7. Le modalita' di richiesta della misura,  di  sottoscrizione  del
patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di
servizio  personalizzato,  nonche'  le  attivita'   di   segretariato
sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale
e di definizione e di adesione al progetto personalizzato  attraverso
il sistema informativo di  cui  all'articolo  5  e  le  modalita'  di
conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno
o piu' decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Agenzia
nazionale per le politiche  attive  del  lavoro,  di  seguito  ANPAL,
previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  da  adottarsi  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Il beneficio economico e' erogato attraverso  uno  strumento  di
pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
In sede di prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del  termine
contrattuale,  l'emissione  della  Carta  di  inclusione  avviene  in
esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35,
lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente  alla
carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per  il  numero
delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione  del  beneficio.
In sede di nuovo affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero
delle carte deve comunque essere tale da garantire  l'erogazione  del
beneficio suddivisa  per  ogni  singolo  componente  maggiorenne  del
nucleo familiare che concorre alla definizione del  beneficio.  Oltre
che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti,
la Carta di inclusione permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di  effettuare
un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto  di
locazione. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  possono
essere individuate ulteriori esigenze  da  soddisfare  attraverso  la
Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi
di contante, fermo restando il  divieto  di  utilizzo  del  beneficio
economico  per  giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre
utilita'. 
  10. La consegna della Carta di inclusione  presso  gli  uffici  del
gestore del  servizio  integrato  avviene  dopo  sette  giorni  dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale.