Art. 42 
 
Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei
                               minori 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare  la  conciliazione
fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche   della
famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a  favore  dei  minori,
destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche
in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  finalizzate  al
potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi   socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione  educativa  e  ricreativa  che
svolgono attivita' a favore dei minori. 
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  la  famiglia,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato, citta' ed autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: 
    a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni,  ad
esclusione di quelli che espressamente manifestano,  annualmente,  di
non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto  dei  dati  ISTAT
relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento
della popolazione residente; 
    b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  interventi
finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite  nel  caso  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.