Art. 43 
 
Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento  dei
                                costi 
 
  1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,  nonche'  i  gettoni  di
presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
personale dipendente di cui al comma 471». 
  2.   Nell'esercizio    dei    diritti    dell'azionista    inerenti
all'approvazione della politica di remunerazione di cui  all'articolo
123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero
dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine  di
assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto  vengano  adottate  strategie
dirette a: 
    a) contenere i costi di gestione; 
    b) privilegiare le componenti  variabili  direttamente  collegate
alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto  a  quelle
fisse; 
    c) escludere  o  comunque  limitare  i  casi  e  l'entita'  delle
indennita'  e  degli  emolumenti   in   qualunque   modo   denominati
corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto  di
lavoro riconducibile alla volonta' del lavoratore e nei casi di  fine
mandato.