Art. 44 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  4,
lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023,  184
milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025,
325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro  per  l'anno
2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro
per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a  210
milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025,
335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro  per  l'anno
2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro
per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033. 
  2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in  corso
alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  allo  0,60  per
cento;»; 
      b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la  seguente:  «b-ter)  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento.». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma,  del  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno
2023. 
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40,  41,  42  e  dai
commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni  di
euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  317
milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026,
347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro  per  l'anno
2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro
per l'anno 2032 e 495 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2033, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per  l'anno
2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro
per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni  di
euro per l'anno 2030, 457  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  480
milioni di euro per l'anno  2032  e  521  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, si provvede: 
    a) quanto a  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
    b) quanto a 551,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2024  mediante
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; 
    c) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno  2023,  in  termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    e) quanto a 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2025
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    f) quanto a  0,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  minori   spese
derivanti dall'articolo 40; 
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
le parole «105.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  in  100.000
milioni di euro per l'anno 2024 e  in  95.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di  euro
per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  in
95.314 milioni di euro per l'anno 2025». 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge
11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2023, n. 21. 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.