Art. 7 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito
INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente
all'esercizio delle funzioni  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro,
contribuzione  e  assicurazione  obbligatoria,  nonche'  legislazione
sociale, compresa la  materia  della  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 149, dal personale  ispettivo  dell'INPS,  nonche'
dalla Guardia di finanza  nell'ambito  delle  ordinarie  funzioni  di
polizia  economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi   del   decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita'  di
vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che   comportano   la
decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di  violazione  in
materia di lavoro e  legislazione  sociale,  il  personale  ispettivo
dell'INL  e  la  Guardia  di  finanza  hanno  accesso  a   tutte   le
informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che  aggregata,
trattate dall'INPS,  gia'  a  disposizione  del  personale  ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui al presente
comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sentiti  l'INL,
l'INPS e il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati le  categorie  di  dati,  le  modalita'  di  accesso,  da
effettuare anche  mediante  cooperazione  applicativa,  le  misure  a
tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. 
  4. Al  fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di  inclusione,
che svolgono attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni
legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un  piano  triennale  di
contrasto  all'irregolare  percezione  dell'Assegno  di   inclusione,
contenente le misure  di  contrasto  e  la  strategia  dell'attivita'
ispettiva,  i  criteri  per  il  monitoraggio  dei  suoi  esiti,  gli
obiettivi  annuali   da   conseguire,   nonche'   le   modalita'   di
collaborazione  con  le  parti  sociali  e  con  le   amministrazioni
territoriali. 
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.