Art. 8 
 
     Sanzioni e responsabilita' penale, contabile e disciplinare 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine  di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  economico  di   cui
all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. 
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini  del  mantenimento  del
beneficio indicato al comma 1, e' punita con la reclusione da  uno  a
tre anni. 
  3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  di
cui ai commi 1 e  2  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti
l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,
anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo  20-bis,
primo  comma,  numeri  1),  2)  e  3),  del  codice  penale,  nonche'
all'applicazione  con  provvedimento  definitivo  di  una  misura  di
prevenzione  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,   consegue,   di
diritto, l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'
tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito.  La
disposizione di cui al primo periodo si  applica  anche  in  caso  di
sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di
procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445,  comma
1-bis,  del  medesimo  codice.  La   decadenza   e'   comunicata   al
beneficiario dall'INPS.  Il  beneficio  non  puo'  essere  nuovamente
richiesto prima che siano  decorsi  dieci  anni  dalla  definitivita'
della sentenza oppure dalla revoca,  o,  comunque,  dalla  perdita  o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura  di
prevenzione. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso  la
dichiarazione di cui al comma 16, e  comunque  quando  risulta  dagli
atti che  il  destinatario  del  provvedimento  giudiziale  gode  del
beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza  o  dall'applicazione  della  misura  di   prevenzione   con
provvedimento definitivo. 
  5.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   comma   3,   quando
l'amministrazione erogante accerta  la  non  corrispondenza  al  vero
delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni   poste   a   fondamento
dell'istanza ovvero l'omessa o mendace  successiva  comunicazione  di
qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e  della
composizione   del   nucleo   familiare   dell'istante,   la   stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio.  A  seguito
della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione  di  quanto
indebitamente percepito. 
  6. Il nucleo  familiare  che  percepisce  l'Assegno  di  inclusione
decade dal  beneficio  se  un  componente  del  nucleo,  tenuto  agli
obblighi di cui all'articolo 6: 
    a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per  il
lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; 
    b) non sottoscrive il  patto  per  l'inclusione  o  il  patto  di
servizio personalizzato, di cui  all'articolo  4,  salvi  i  casi  di
esonero; 
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque  denominate,
nelle quali e' inserito dai servizi per  il  lavoro,  secondo  quanto
previsto dal patto di servizio personalizzato,  ovvero  non  rispetta
gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso
personalizzato; 
    d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di  lavoro
ai sensi dell'articolo 9,  relativamente  ai  componenti  del  nucleo
attivabili al lavoro; 
    e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7,  8,
10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da  determinare
un beneficio economico maggiore; 
    f) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare; 
    g) viene trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita'  di  lavoro,
senza  aver  provveduto  alle   prescritte   comunicazioni   di   cui
all'articolo 3. 
  7. Gli indebiti recuperati con le modalita' di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  al  netto  delle
spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati al «Fondo  per  il  sostegno  alla
poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma  321,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.» 
  8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal  beneficio,  l'INPS
dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione  di  cui
all'articolo 4, comma 8. 
  9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio  puo'
essere richiesto da un componente il nucleo  familiare  solo  decorsi
sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. 
  10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema  informativo  di  cui
all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non
oltre  dieci  giorni  dalla  data  dalla  quale  ne  sono  venuti   a
conoscenza,  attraverso   il   medesimo   sistema   informativo,   le
informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui
al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema  informativo
SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli
eventuali  conseguenti  provvedimenti  di  revoca  o  decadenza   dal
beneficio.  Nei  casi  di  dichiarazioni  mendaci  e  di  conseguente
accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai
controlli e alle  verifiche  trasmettono  all'autorita'  giudiziaria,
entro dieci  giorni  dall'accertamento,  la  documentazione  completa
relativa alla verifica. 
  11. I comuni sono responsabili  delle  verifiche  e  dei  controlli
anagrafici, attraverso l'incrocio delle  informazioni  dichiarate  ai
fini ISEE con quelle  disponibili  presso  gli  uffici  anagrafici  e
quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra  informazione  utile
per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci
al fine del riconoscimento del beneficio. I  comuni  provvedono  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  12. Il mancato o non corretto espletamento dei  controlli  e  delle
verifiche di cui al presente capo, nonche' la  mancata  comunicazione
dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla  revoca  o
alla  decadenza  dal  beneficio,   determinano   la   responsabilita'
amministrativo-contabile   del   personale   delle    amministrazioni
interessate, degli altri soggetti incaricati  e,  comunque,  preposti
allo svolgimento delle citate  funzioni,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di  cui  al  presente
comma  sono  altresi'  valutate  ai  fini   dell'accertamento   della
responsabilita' disciplinare dell'autore. 
  13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ovvero  di
lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto  per
la formazione e il lavoro». 
  14. Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e'
applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti
non definitivi di cui al  comma  3,  l'erogazione  del  beneficio  e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del
beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi
dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il
soggetto  non  e'  calcolato  nella  scala  di  equivalenza  di   cui
all'articolo 2, comma 4. 
  15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati
con effetto non retroattivo,  rispettivamente,  dal  giudice  che  ha
disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso  la  sentenza
di  condanna  non  definitiva,  dal  giudice  che  ha  dichiarato  la
latitanza, dal giudice  dell'esecuzione  su  richiesta  del  pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto ovvero  dal  giudice  che  ha  disposto  la
misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. 
  16.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o  l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. 
  17. Ai fini della loro immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 14 e 15  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 5 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato. 
  18.   La   sospensione   del   beneficio   puo'   essere   revocata
dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha  disposta,  quando   risultano
mancare, anche per motivi sopravvenuti,  le  condizioni  che  l'hanno
determinata. Ai fini del  ripristino  dell'erogazione  degli  importi
dovuti, l'interessato deve  presentare  domanda  al  competente  ente
previdenziale allegando la copia  del  provvedimento  giudiziario  di
revoca della sospensione della prestazione. 
  19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 14 sono accantonate dall'INPS fino  al  momento  in  cui  viene
accertata la  quota  delle  stesse  comunque  spettante  ai  soggetti
interessati dal provvedimento di  revoca.  La  restante  parte  delle
risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnata   ai   capitoli   di   spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali violenti,  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206. 
  20. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  7  e  19,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.