Art. 9 
 
   Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione 
 
  1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno  di
inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,
preso in carico dai servizi per il lavoro competenti,  e'  tenuto  ad
accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: 
    a) si riferisce a un rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale; 
    b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o  a  tempo
parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno; 
    c) la retribuzione non e' inferiore ai minimi salariali  previsti
dai  contratti  collettivi  di  cui  all'articolo  51   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    d) si riferisce a un contratto di  lavoro  a  tempo  determinato,
anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti  piu'
di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  5,
relativamente alla compatibilita' tra il  beneficio  economico  e  il
reddito da lavoro percepito,  se  l'offerta  di  lavoro  riguarda  un
rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei  mesi,  l'Assegno
di inclusione e' sospeso d'ufficio per  la  durata  del  rapporto  di
lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il  beneficio  continua  a
essere erogato per il periodo  residuo  di  fruizione,  nel  rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 3, e  quanto  percepito  non  si
computa ai fini della determinazione del reddito per il  mantenimento
del beneficio.