Art. 10 
 
        Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche 
 
  1. Al fine di garantire  la  tutela  delle  minoranze  linguistiche
nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi
relativi  all'esercizio  finanziario   2023,   i   termini   previsti
dall'articolo 8, commi 2  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345,  concernenti  la  trasmissione  dei
programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  sono  differiti  al  7  luglio
2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345  del  2001,
concernente la trasmissione da parte delle  regioni  interessate  dei
progetti di cui al comma 3, e' differito al 31 agosto 2023.