Art. 11 Emissioni filateliche con sovraprezzo per finalita' sociali 1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalita' di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le citta' o per l'ambiente. 2. L'emissione e' in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validita', il soggetto beneficiario, nonche' gli adempimenti che la societa' concessionaria deve attuare al termine del periodo di validita'. 3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1. 4. La societa' concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla societa' concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validita' delle carte-valori postali di cui al comma 1, la societa' concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.