Art. 2 
 
       Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche 
 
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
settimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Alle   fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno  1996,  n.
367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,  n.  310,  il  divieto  di
conferimento  di  incarichi  si   applica   al   raggiungimento   del
settantesimo anno di eta'.». 
  2. All'articolo 13, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:  «Il
sovrintendente cessa in ogni caso  dalla  carica  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'.». 
  3. I sovrintendenti delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  hanno  compiuto  il
settantesimo anno di eta', cessano  anticipatamente  dalla  carica  a
decorrere  dal  1°  giugno  2023,  indipendentemente  dalla  data  di
scadenza degli eventuali contratti in corso.