Art. 8 
 
Termini  in  materia  di  occupazione  nel  settore  del   salvamento
                              acquatico 
 
  1. Al fine di favorire l'occupazione  nel  settore  del  salvamento
acquatico: 
    a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n.  19,  le  parole:  «30  giugno  2023»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; 
    b) all'articolo  10,  comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022,  n.  15,  al  secondo  periodo,  le  parole  da:  «per
garantire la piena osservanza» fino alle  parole  «per  l'ottenimento
del brevetto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  garantire  la
salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita'  balneari  lungo  i
litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e  valorizzare
il carattere altamente specialistico  che  comporta  l'attivita'  dei
soggetti abilitati  al  salvamento.  Per  le  suddette  finalita'  di
interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a  nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo  di
lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla  data
di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento  di  cui
al secondo periodo, si applicano  le  disposizioni  in  vigore  prima
dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.».