(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 
 
  Al capo I, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni  e
ambito di applicazione». 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a  VI  del  presente
Capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi dal  II  al  VII  del
presente decreto»; 
      alla lettera b), le  parole:  «regolamento  (UE)  858/2022  del
Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio,»; 
      alle lettere d), g), h), i), j) e k), le  parole:  «regolamento
(UE) 858/2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)
2022/858»; 
      alla lettera p), dopo le parole: «all'articolo  210  del»  sono
inserite le seguenti: «codice delle  assicurazioni  private,  di  cui
al»; 
      alla lettera q), le parole: «di risoluzione, liquidazione» sono
sostituite dalle seguenti: «di risoluzione o di liquidazione»; 
      alla lettera r), dopo le parole: «lettere t) e cc),  del»  sono
inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
      alla lettera s), le  parole:  «l'ente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il soggetto» e le parole: «regolamento (UE) 575/2013» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 575/2013»; 
      alla lettera t) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014»; 
      dopo la lettera v) e' aggiunta la seguente: 
        «v-bis) "stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede legale,
succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a  VI  del  presente
capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi I, II, III  e  V  del
presente decreto»; 
      alla lettera d), dopo le  parole:  «ai  sensi  dell'ordinamento
italiano» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai titoli  di  debito
regolati dal diritto  italiano  emessi  da  emittenti  diversi  dagli
emittenti italiani»; 
      la lettera h) e' soppressa; 
    al  comma  2,  le  parole:  «regolamento  (UE)   858/2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858». 
  La partizione: «Sezione I» e' sostituita dalla seguente: «Capo II». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «o dalla Banca d'Italia  o  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' dagli ulteriori soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «, dalla Banca d'Italia  o  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) prevengono la perdita o la modifica  non  autorizzata
dei dati e delle scritturazioni relative  agli  strumenti  finanziari
digitali per l'intera durata della scritturazione»; 
      alla lettera e), le  parole:  «della  Consob»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
borsa (Consob)». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine  della  giornata
contabile individuata dallo statuto dell'emittente» sono aggiunte  le
seguenti:  «o  con  le  ulteriori  modalita'   determinate   con   il
regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g)». 
  All'articolo 9: 
    al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «integrazione  di
altri» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
  All'articolo 10: 
    al comma 2, le parole: «a quanto previsto» sono sostituite  dalle
seguenti: «alle modalita' di tenuta previste». 
  All'articolo 12: 
    al comma 3: 
      alla lettera b), le parole: «e all'ammontare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e relative all'ammontare»; 
      alla lettera c), le parole: «dai quali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle quali»; 
    al comma 6: 
      alla lettera a): 
        al  numero  1),  dopo  le  parole:  «quando  applicabili»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        al  numero  3),  le  parole:  «la  classe  e  comparto»  sono
sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»; 
        al numero 4), dopo le parole:  «all'emissione»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla lettera b), numero 4), le parole: «la classe  e  comparto»
sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»; 
      la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Informazioni
sull'emissione nel registro». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, le parole: «prescritte  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «prescritte dal presente decreto»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o  del
TSS DLT garantiscono: 
        a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento  continuo
delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; 
        b) l'integrita' e la sicurezza  del  sistema,  tenendo  anche
conto delle esigenze di contrasto  al  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli
strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 3, comma  1,  sulla
base di titolo idoneo». 
  All'articolo 14: 
    al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «sulla  base  dei  dati
presenti nel sistema di cui all'articolo 23,  comma  2,  lettera  b)»
sono sostituite dalle seguenti: «sulla  base  dei  dati  rilevati  ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «regolamento  (UE)   858/2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento  (UE)  2022/858»  e  dopo  le
parole: «revoca, sospensione»  il  segno  di  interpunzione:  «,»  e'
soppresso. 
  All'articolo 17: 
    al  comma  1,  le  parole:  «Salvo  ove»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Salvo quanto», le parole: «anche quando»  sono  sostituite
dalla  seguente:  «anche»  e  dopo   le   parole:   «possono   essere
controllati» e' inserita la seguente: «esclusivamente». 
  La partizione: «Sezione II» e'  sostituita  dalla  seguente:  «Capo
III». 
  All'articolo 18: 
    al comma 4, le parole: «della presente sezione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del presente capo». 
  All'articolo 19: 
    al comma 2,  al  primo  periodo,  le  parole:  «regolamento  (UE)
909/2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  n.
909/2014» e, al secondo periodo, le parole: «valuta il rispetto delle
condizioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  concessa  previa
valutazione del rispetto dei requisiti»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «all'IVASS»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «all'Istituto  per  la   vigilanza   sulle   assicurazioni
(IVASS)». 
  All'articolo 20: 
    al comma 2, le parole: «se in possesso dei requisiti  di  cui  ai
commi da 3 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica del
possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6»; 
    al comma 3, lettera d),  dopo  le  parole:  «eventuali  ulteriori
requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» sono
aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera e)»; 
    al comma 4: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «capitale   iniziale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «un  capitale  iniziale»,  le   parole:
«societa' italiane» sono sostituite  dalle  seguenti:  «societa'  con
sede legale in Italia» e dopo le parole: «Stato membro» sono inserite
le seguenti: «dell'Unione europea»; 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «o  da  una  societa'»  sono
sostituite dalle seguenti: «o di una societa'»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3»; 
    al comma 5, dopo la parola: «requisiti» e' inserita la  seguente:
«ulteriori». 
  All'articolo 21: 
    al comma  1,  lettera  g),  dopo  le  parole:  «altre  condizioni
individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» sono  aggiunte
le seguenti: «, comma 2, lettera o)»; 
    al comma 5, dopo le parole: «nella strategia di  transizione»  il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
  All'articolo 23: 
    al comma 2, lettera c), le parole: «a prevenire la perdita  o  la
modifica non autorizzata dei dati  e  delle  scritturazioni  relativi
agli  strumenti  finanziari  digitali  per  l'intera   durata   della
scritturazione  e»  sono  soppresse  e  la  parola:  «assicurare»  e'
sostituita dalle seguenti: «ad assicurare». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, dopo  le  parole:  «gli  esponenti»  e'  inserita  la
seguente: «aziendali» e  le  parole:  «requisiti  onorabilita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «requisiti di onorabilita'»; 
    al comma 2,  le  parole:  «dei  controlli  interni  e  ICT»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i controlli interni e  di  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT)». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, le parole: «Il collegio  sindacale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo»  e  le
parole: «gli atti, o i fatti,» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli
atti o i fatti». 
  Nella sezione II, dopo l'articolo 26 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 26-bis. (Disciplina antiriciclaggio) -  1.  I  responsabili
dei registri per la circolazione digitale  di  cui  all'articolo  19,
comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano  nella  categoria  di  altri
operatori non finanziari ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
    2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 5, la lettera a) e' abrogata; 
      b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        "6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati  i  prestatori  di
servizi relativi a societa' e trust di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera ee), del presente decreto, la cui attivita' e'  riservata  ad
operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale"». 
  La partizione: «Sezione III» e' sostituita  dalla  seguente:  «Capo
IV». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole:  «ai  responsabili  del  registro»  sono
soppresse; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) la Consob e' cornpetente per quanto riguarda l'osservanza
degli obblighi degli emittenti  in  materia  di  emissione  in  forma
digitale, la trasparenza, l'ordinata  prestazione  dell'attivita'  di
responsabile del registro e la tutela degli investitori»; 
    al comma 3: 
      alla lettera a), le parole: «nei confronti dei» sono sostituite
dalle seguenti: «con riguardo ai»; 
      alla lettera b), le parole: «nei confronti dei responsabili del
registro diversi» sono sostituite dalle seguenti:  «con  riguardo  ai
responsabili del registro e agli  emittenti  diversi»  e  le  parole:
«7-sexies, 8» sono sostituite dalle seguenti: «7-sexies e 8»; 
      al comma 7 e' aggiunto, in fine, seguente periodo: «La medesima
sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da  quelli  di
cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti
finanziari digitali o che offrono tale  servizio  ai  titolari  degli
strumenti finanziari digitali». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1, le parole: «del presente  decreto,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a), le parole: «alla sezione  I»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al capo II»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  includere  nell'ambito  degli  strumenti   che   gli
emittenti possono assoggettare alla disciplina del  presente  decreto
quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del TUF, e  le
quote di partecipazione ad una societa' a  responsabilita'  limitata,
anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma
e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui
agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo  al  terzo,  e
2471 del codice civile»; 
      la lettera b) e' soppressa; 
      la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g) prevedere le ulteriori modalita'  per  la  determinazione
della  giornata  contabile  rilevante  ai  sensi  dell'articolo  7  e
adottare  disposizioni  di  attuazione  delle   previsioni   di   cui
all'articolo 11»; 
      alla lettera h), le parole: «regolamento  (UE)  858/2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»; 
      alla lettera i), le parole: «dalla Sezione II» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal capo III»; 
      alla lettera l): 
        all'alinea, le parole: «ivi incluso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ivi incluse quelle»; 
        al numero 3), le parole: «requisiti  previsti  dagli  stessi»
sono sostituite dalle seguenti: «dai requisiti previsti dallo  stesso
articolo 24»; 
    al comma 3, la parola: «d),» e' soppressa, le  parole:  «n),  o)»
sono sostituite dalle seguenti: «n) e o),» e le parole: «alla lettera
l)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera l),». 
  La partizione: «Sezione IV» e' sostituita dalla seguente: «Capo  V»
e, alla relativa rubrica, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858». 
  All'articolo 29: 
    le parole: «regolamento (UE) 858/2022», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858». 
  La partizione: «Sezione V» e' sostituita dalla seguente: «Capo VI». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 1), le parole: «comma 2 e 3» sono sostituite  dalle
seguenti: «commi 2 e 3»; 
        al  numero   3),   le   parole:   «nonche'   delle   relative
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dalle relative
disposizioni»; 
      alla lettera b), le parole: «nonche' delle  disposizioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' dalle disposizioni»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «14, comma 2,» e' inserita  la
seguente: «e»; 
    al comma 3, le parole: «Agli intermediari» sono sostituite  dalle
seguenti: «Ai soggetti»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «regolamento  (UE)   909/2014»   sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014», le parole:
«alle  SIM»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle  societa'   di
intermediazione mobiliare  (Sim)»  e  le  parole:  «regolamento  (UE)
858/2022»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «regolamento   (UE)
2022/858»; 
    al comma 5, le  parole:  «195,  195-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «195 e 195-bis» e le parole: «commi 3 e 4» sono  sostituite
dalle seguenti: «commi terzo e quarto». 
  La partizione: «Sezione VI» e'  sostituita  dalla  seguente:  «Capo
VII». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «in  un  elenco  provvisorio»  sono
aggiunte le seguenti: «, se in possesso dei requisiti  e  secondo  la
procedura previsti dall'articolo 20»; 
    al comma 2, le parole: «Comitato Fintech» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comitato FinTech», le parole: «le Autorita' indicano» sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  suddette  autorita'  indicano»,  le
parole: «dalle Autorita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle
autorita' medesime» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  trasmette  alle  Camere  la
relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi». 
  La partizione: «Sezione VII» e' sostituita  dalla  seguente:  «Capo
VIII». 
  La partizione: «Sezione VIII» e' sostituita dalla  seguente:  «Capo
IX».