Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da diciotto senatori  e  da  diciotto
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque
assicurando la presenza di almeno  un  deputato  per  ciascun  gruppo
esistente alla Camera e di almeno  un  senatore  per  ciascun  gruppo
esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo  conto  anche
della  specificita'  dei  compiti  assegnati  alla   Commissione.   I
componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della  Camera
di  appartenenza  se  nei  loro  confronti  sussista   alcuna   delle
condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia  di
formazione delle liste delle candidature  per  le  elezioni  europee,
politiche, regionali, comunali  e  circoscrizionali,  proposto  dalla
Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita  dalla
legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata  nella  seduta
del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste  nel  citato
codice  di  autoregolamentazione  sopravvenga,  successivamente  alla
nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione,  questi  ne
informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
  2. La Commissione e' rinnovata dopo  il  primo  biennio  dalla  sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della  Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto
il candidato che ottiene il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai
sensi del comma 4. 
  6. Le disposizioni dei commi 4  e  5  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 7 agosto 2018, n. 99, recante:  «Istituzione
          di una Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno
          delle mafie e sulle  altre  associazioni  criminali,  anche
          straniere», e' pubblicata nella G.U.  20  agosto  2018,  n.
          192.