Art. 3 
 
                      Audizioni a testimonianza 
 
  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369,  370  e  372
del codice penale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  366,  367,  368,
          369, 370 e 372 del codice penale: 
                «Art. 366 (Rifiuto di uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
                Le stesse pene si applicano a chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
                Le disposizioni precedenti si applicano alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
                Se il colpevole e' un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
                «Art. 367 (Simulazione di  reato).  -  Chiunque,  con
          denunci, querela, richiesta o istanza, anche se  anonima  o
          sotto falso nome, diretta all'autorita'  giudiziaria  o  ad
          un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
          afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero  simula
          le tracce di un reato, in modo che  si  possa  iniziare  un
          procedimento  penale  per  accertarlo,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni.». 
                «Art.  368  (Calunnia).  -  Chiunque,  con  denunzia,
          querela, richiesta o istanza,  anche  se  anonima  o  sotto
          falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
          autorita' che a quella abbia obbligo di  riferirne  o  alla
          Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che
          egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le  tracce
          di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 
                La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un  reato
          pel quale la legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a dieci anni, o  un'altra  pena  piu'
          grave. 
                La reclusione e' da quattro a  dodici  anni,  se  dal
          fatto deriva  una  condanna  alla  reclusione  superiore  a
          cinque anni; e' da sei a venti anni, se  dal  fatto  deriva
          una  condanna  all'ergastolo;  e   si   applica   la   pena
          dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla  pena
          di morte.». 
                «Art.  369  (Autocalunnia).  -   Chiunque,   mediante
          dichiarazione   ad   alcuna   delle   autorita'    indicate
          nell'articolo  precedente,  anche  se  fatta  con   scritto
          anonimo o sotto falso  nome,  ovvero  mediante  confessione
          innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di  un
          reato che egli sa non avvenuto, o di un reato  commesso  da
          altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». 
                «Art.  370  (Simulazione  o  calunnia  per  un  fatto
          costituente contravvenzione). -  Le  pene  stabilite  negli
          articoli precedenti sono diminuite se la simulazione  o  la
          calunnia concerne  un  fatto  preveduto  dalla  legge  come
          contravvenzione.». 
                «Art.  372   (Falsa   testimonianza).   -   Chiunque,
          deponendo come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria
          o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
          il vero, ovvero tace, in tutto o  in  parte,  cio'  che  sa
          intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni.».