Art. 12 
 
                        Iscrizione al RENTRI 
 
  1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante  l'accreditamento
alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i  soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati: 
    a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
rifiuti; 
    b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 9; 
    c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
    d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di
particolari tipologie di rifiuti; 
    e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non
pericolosi. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al  RENTRI
con le tempistiche riportate  all'articolo  13  e  con  le  modalita'
indicate dall'articolo 21, fornendo  gli  ulteriori  dati  richiesti,
rispetto a quelli derivanti  dall'interconnessione  con  il  Registro
delle imprese,  con  l'Albo  nazionale  gestori  ambientali,  con  il
catasto dei rifiuti e  con  il  Registro  delle  autorizzazioni  alle
operazioni di recupero. 
  3.  Nel  caso  in  cui  un  operatore  avvii  l'attivita'  soggetta
all'obbligo successivamente alle scadenze  di  cui  all'articolo  13,
comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere  alla
prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. 
  4. I soggetti che svolgono attivita' di trattamento dei rifiuti  al
momento dell'iscrizione  inseriscono  nella  sezione  anagrafica  del
RENTRI  le  informazioni  relative  alle  autorizzazioni   rilasciate
dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni  effettuate
ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152  del  2006,
con le modalita' indicate all'articolo 21 del  presente  regolamento,
indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti
sono tenuti  entro  trenta  giorni  a  comunicare,  con  le  medesime
modalita', ogni variazione rispetto  alla  documentazione  trasmessa.
L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti  con  il
contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme
all'originale  comporta  l'applicazione   della   sanzione   di   cui
all'articolo 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione  della  documentazione
di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle  sanzioni  di
cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo  n.  152  del
2006. 
  5. Per l'iscrizione al RENTRI e' dovuto un  diritto  di  segreteria
con  riferimento  ad  ogni  unita'  locale  soggetta  all'obbligo  di
iscrizione, nella misura indicata alla  voce  36.1  della  tabella  A
allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 177 del 31 luglio 2012. 
  6. I soggetti non obbligati, o  per  i  quali  non  decorra  ancora
l'obbligo, possono iscriversi  volontariamente  al  RENTRI.  E'  data
facolta' in qualsiasi momento di procedere  alla  cancellazione,  con
effetto a partire dall'anno solare successivo. 
  7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una  o
piu' unita'  locale  in  ragione  del  venir  meno  nell'anno  solare
precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di  iscrizione  ha
effetto a partire dall'anno solare successivo. 
  8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali: 
    a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle  dichiarazioni  di
cui al comma 4 del presente articolo; 
    b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il  tramite
della piattaforma  telematica,  apposita  reportistica  al  fine  del
monitoraggio dell'andamento del RENTRI; 
    c)  accreditano  le  iscrizioni  dei  soggetti  delegati  di  cui
all'articolo 18 nell'apposita sezione del RENTRI. 
  9.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  iscrizione  al  RENTRI   gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono
rifiuti pericolosi. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge  n.  135
          del 2018, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 189, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  216,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma
          1, in relazione a ciascun tipo di attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                  a) per i rifiuti non pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti utilizzabili nonche' le  condizioni  specifiche
          alle quali  le  attivita'  medesime  sono  sottoposte  alla
          disciplina prevista dal presente articolo; 
                    3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                  b) per i rifiuti pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti; 
                    3) le condizioni specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                    4) gli altri requisiti necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                  a)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il possesso dei requisiti  soggettivi  richiesti
          per la gestione dei rifiuti; 
                  c)  le  attivita'  di  recupero  che  si  intendono
          svolgere; 
                  d) lo stabilimento, la capacita' di recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                  e) le caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
                6. La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
                7. Alle attivita' di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
                8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
                8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
                8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
                8-quater. Le attivita'  di  trattamento  disciplinate
          dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
                8-septies. Al fine di un uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
                9. - 15.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa) pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
                «Art. 76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.» 
              - Il testo dell'articolo 258, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  71,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
                «Art.  71  (Modalita'  dei  controlli).   -   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di' cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. 
                2. I controlli riguardanti dichiarazioni  sostitutive
          di  certificazione  sono  effettuati   dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
                3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
                4.  Qualora  il  controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati di  cui  all'articolo  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»