Art. 13 
 
                      Tempistiche di iscrizione 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
l'iscrizione al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche: 
    a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i  sessanta  giorni
successivi,  per  enti  o  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali  pericolosi  e  non  pericolosi  con   piu'   di   cinquanta
dipendenti, e per tutti gli altri  soggetti  diversi  dai  produttori
iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18; 
    b) a decorrere dal ventiquattresimo  mese  ed  entro  i  sessanta
giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi con piu' di dieci dipendenti; 
    c) a decorrere dal trentesimo mese ed  entro  i  sessanta  giorni
successivi, per tutti  i  restanti  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 
  2. Gli enti  e  le  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti  che
trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori  ambientali  ai  sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
si iscrivono quando obbligati come  produttori,  nel  rispetto  delle
tempistiche di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti  e'  calcolato  in
base al  numero  degli  stessi  presenti  al  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 212, comma  8,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).  -
          (omissis). 
                8. I produttori iniziali di  rifiuti  non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti, nonche' i produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                  a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                  b)  le  caratteristiche,  la  natura  dei   rifiuti
          prodotti; 
                  c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                  d) l'avvenuto versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
                L'iscrizione deve essere rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                (omissis).»