Art. 15 
 
         Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI 
 
  1. A decorrere dalla data di iscrizione,  gli  operatori  obbligati
alla  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  provvedono  alla
trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro  di  carico  e
scarico, secondo le modalita' di cui all'articolo 21. 
  2. La trasmissione dei dati del registro di carico e  scarico  deve
essere effettuata  con  cadenza  mensile,  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui e'  stata  effettuata  l'annotazione.  Nel
caso in cui nel mese di riferimento non ci siano  nuove  annotazioni,
la trasmissione non e' dovuta. I  soggetti  di  cui  all'articolo  18
trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello
in cui e' stata effettuata l'annotazione. 
  3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
c), gli enti e le  imprese  che  producono,  trasportano  o  trattano
rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  188-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al  RENTRI
dei dati dei formulari di  identificazione  dei  rifiuti  pericolosi,
emessi con le modalita' di  cui  all'articolo  7,  comma  8.  I  dati
relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti  che  producono  o
trasportano rifiuti e dai destinatari secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 21. 
  4. Nei casi di cui all'articolo 5,  comma  3,  il  produttore  puo'
richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di
identificazione dei rifiuti pericolosi.  Nel  caso  di  trasporto  di
propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma
3 procede il produttore iniziale. 
  5. Ai fini di cui al presente articolo,  gli  operatori  assicurano
l'interoperabilita' del loro sistema gestionale con  il  RENTRI,  nel
rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21. 
  6. Il RENTRI rende  disponibile  agli  operatori,  un  servizio  di
consultazione   delle   informazioni   sulle    autorizzazioni    dei
trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  testo   dell'articolo   188-bis,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.