Art. 16 
 
                    Sistemi di geolocalizzazione 
 
  1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano  trasporto  dei  propri
rifiuti, iscritti all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  ai  sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti
speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi  di  trasporto
dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati  sulle  tecnologie
disponibili sul mercato, ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo
188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto
legislativo  e  nel  rispetto  dei  principi  di  limitazione   della
finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1,  lett.
b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'articolo  212,  comma  8,  del  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 13. 
              -  Il  testo   dell'articolo   188-bis,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e'  riportato  nelle
          note alle premesse.