Art. 16 Sistemi di geolocalizzazione 1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.
Note all'art. 16: - Il testo dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 13. - Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle note alle premesse.