Art. 17 Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilita' delle tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di idoneita' tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.