Art. 17 
 
          Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. A decorrere  dal  diciottesimo  mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, la  disponibilita'  delle
tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di  idoneita'  tecnica
per  l'iscrizione  alla  categoria  5  dell'Albo  nazionale   gestori
ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Il  Comitato  nazionale,  con  propria  delibera,  definisce  le
modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento  delle  iscrizioni  in
essere.