Art. 18 Deleghe 1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a: a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21; b) trasmettere i dati con le modalita' e le tempistiche stabilite dal presente regolamento. 3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema. 4. Le modalita' per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalita' semplificate, anche in considerazione delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Note all'art. 18: - Il testo dell'articolo 183, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 1. - Il testo degli articoli 189 e 190, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.