Art. 18 
 
                               Deleghe 
 
  1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi
di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con  riferimento
alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando,
al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa,  le  rispettive
associazioni imprenditoriali rappresentative sul  piano  nazionale  o
societa' di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  ovvero  il
gestore del servizio  di  raccolta  o  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del  presente  articolo
sono tenuti a: 
    a)  iscriversi  al  RENTRI  in  apposita  sezione  attestando  il
possesso dei requisiti descritti dalle  procedure  operative  di  cui
all'articolo 21; 
    b) trasmettere i dati con le modalita' e le tempistiche stabilite
dal presente regolamento. 
  3.  I  produttori  rimangono  responsabili  del   contenuto   delle
informazioni inserite nel sistema. 
  4. Le modalita' per la gestione delle deleghe di  cui  al  presente
articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo
21 che assicurano modalita'  semplificate,  anche  in  considerazione
delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui
agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'articolo 183, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo degli articoli 189 e 190, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.