Art. 19 
 
           Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI 
 
  1. Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con  il  catasto  dei
rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo  n.  152  del
2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo  le
regole tecniche  di  interoperabilita'  fra  i  sistemi  informativi,
definite  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale   (AgID)   ai   sensi
dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale. 
  2. Le modalita' di interoperabilita' di cui al comma 1, i  tempi  e
gli  standard  per  la  fruizione  degli  stessi  sono  definiti  dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  con  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   (ISPRA),
nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21. 
  3. A partire dalla prima annualita' successiva alle scadenze di cui
all'articolo  13,  comma  1,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile  annualmente
un modello precompilato da integrare, ove necessario e  nel  rispetto
del formato definito dal modello di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  rende
disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel  RENTRI
ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente
accreditati  presso  il  RENTRI  per  lo  svolgimento  delle  proprie
attivita' istituzionali. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'articolo 189, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 1, della legge n. 70 del 1994,
          e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  della  citata
          legge n. 70 del 1994: 
                «Art.  2  (Presentazione   del   modello   unico   di
          dichiarazione). - 1. Il modello unico di  dichiarazione  e'
          presentato alla camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura competente per territorio, entro  il  termine
          stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1. 
                2. La camera di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede  a
          trasmettere il modello unico di dichiarazione alle  diverse
          amministrazioni, per le parti di rispettiva  competenza,  e
          all'Unione italiana delle camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura (Unioncamere). 
                  3. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  entro   sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, determina i diritti di segreteria  da  corrispondere
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura per l'espletamento dei compiti  previsti  dalla
          presente   legge,   comprensivi   degli   oneri   derivanti
          dall'attuazione degli articoli 3 e 4. 
                  4. Il modello unico  di  dichiarazione  sostituisce
          ogni  altra  dichiarazione,   comunicazione,   denuncia   o
          notificazione obbligatorie previste dalle  disposizioni  di
          legge e dalle relative norme di attuazione  individuate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1. 
                  5.  Sui  dati  contenuti  nel  modello   unico   di
          dichiarazione in possesso delle  pubbliche  amministrazioni
          e' esercitato il diritto di accesso ai  sensi  del  capo  V
          della legge 7 agosto 1990, n. 241.»