Art. 2 Aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi 1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 3, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, sono aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica secondo le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto legislativo n. 15 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.