Art. 2 
 
              Aggiornamento delle disposizioni tecniche 
                          e dei contributi 
 
  1. Gli allegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  in  caso  di
intervenute novita' tecniche o operative, sono aggiornati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  secondo  le
modalita' di  cui  al  comma  6  dell'articolo  188-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo   dell'articolo   188-bis,   del   decreto
          legislativo n. 15 del 2006, e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.