Art. 21 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. La Direzione generale competente del Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica,  sentito   l'Albo   nazionale   gestori
ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  regolamento,  con  uno  o   piu'   decreti
direttoriali: 
    a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati
al RENTRI ed il suo funzionamento,  nonche'  il  monitoraggio  con  i
relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni  contenute
nel regolamento (UE) 2016/679; 
    b) le istruzioni per l'accesso  e  l'iscrizione  da  parte  degli
operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il
previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento  (UE)
2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la
durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita'
perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del  titolare
del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti; 
    c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita'  del
RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; 
    d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli  articoli
4 e 5; 
    e) i requisiti per i servizi  di  consultazione  da  parte  delle
amministrazioni interessate; 
    f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli  operatori  e
degli utenti; 
    g) le modalita' di funzionamento degli strumenti di  supporto  di
cui all'articolo 20. 
  2. I decreti direttoriali di cui al comma  1  sono  pubblicati  sul
sito del RENTRI. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e'  riportato  nelle
          note alle premesse.