Art. 21 Modalita' operative 1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti direttoriali: a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita' perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti; c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita' del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5; e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; g) le modalita' di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20. 2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.
Note all'art. 21: - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle note alle premesse.