Art. 5 
 
                Disposizioni generali sul formulario 
                   di identificazione del rifiuto 
 
  1. E' approvato il modello di  formulario  di  identificazione  del
rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo  n.
152 del 2006 riportato nell'allegato II. 
  2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore,
o dal detentore dei rifiuti,  in  conformita'  al  modello  riportato
nell'allegato II ed e' integrato e  sottoscritto,  per  la  parte  di
propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi  del
trasporto. 
  3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore
con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il
formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a
seguito di richiesta del produttore o del detentore. 
  4.  Il  formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato
digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in
formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, se in formato digitale. 
  5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato
in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma  4,
lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo degli articoli 188-bis e  193,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.