Art. 6 
 
              Formulario di identificazione del rifiuto 
                         in formato cartaceo 
 
  1. I produttori di  rifiuti  non  iscritti  al  RENTRI  tengono  il
formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. 
  2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
e' generato conformemente ai modelli di cui  all'allegato  II  ed  e'
identificato da un codice univoco e  da  apposito  contrassegno  reso
disponibile dal servizio di  vidimazione  digitale  delle  camere  di
commercio  tramite   apposita   applicazione   utilizzabile,   previa
registrazione, attraverso il RENTRI. 
  3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro  che
utilizzano  propri  sistemi  gestionali  per  la   compilazione   dei
formulari  un  accesso  dedicato  al  servizio  anche  in   modalita'
telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco  su
ciascun formulario. 
  4.  Il  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti  in   formato
cartaceo,  stampato  su  moduli  A4,  e'  riprodotto  in  due  copie,
compilate, datate e firmate dal produttore o detentore,  sottoscritte
altresi' dal trasportatore. Una copia rimane presso il  produttore  o
il detentore, un'altra viene sottoscritta  e  datata  in  arrivo  dal
destinatario che  rilascia  una  riproduzione  al  trasportatore.  Il
trasportatore  provvede  a  trasmetterne  una  al  produttore  o   al
detentore,  o  agli  operatori  coinvolti  nelle  diverse  fasi   del
trasporto. 
  5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le
sue parti puo' avvenire: 
    a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; 
    b)  mediante  posta  elettronica   certificata   da   parte   del
trasportatore; 
    c) mediante i  servizi  specifici  resi  disponibili  dal  RENTRI
secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.