Art. 6 Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo 1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. 2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo e' generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed e' identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI. 3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. 4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresi' dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. 5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti puo' avvenire: a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore; c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.