Art. 7
Formulario di identificazione del rifiuto
in formato digitale
1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
e' un documento informatico il cui formato e' definito con le
specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
2. Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di
un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione
utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la
vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.
3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite
i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la
progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle
diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale
da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto
e' effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione
elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche
tecniche di cui all'articolo 8.
4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto,
il rifiuto e' accompagnato da una stampa del formulario digitale di
identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato
II e prodotto con le modalita' indicate nelle specifiche tecniche di
cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto e' garantita
la possibilita' di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo
di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 8.
5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso
l'unita' locale, sono garantite in qualunque momento la possibilita'
di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in
conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni
trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi
informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati
trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 8.
6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire
nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di
cui al Codice dell'amministrazione digitale.
7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo
dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di
adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario e' cosi'
reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella
movimentazione.
8. Il formulario di identificazione del rifiuto e' emesso e gestito
in modalita' digitale secondo quanto indicato dal presente articolo
nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per
il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a
partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c).
9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di
identificazione del rifiuto puo' essere volontariamente emesso in
formato digitale.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 188, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei
rifiuti). - 1. Il produttore iniziale, o altro detentore,
di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero
mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un
commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti,
pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del
presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta
o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono
tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di
cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e
trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori
che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di
gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica
della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del
produttore o del detentore per il recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla
Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento,
quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita'
per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al
soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica sino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la
verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto
smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da
attribuire all'intermediario dei rifiuti.»