Art. 9 Applicabilita' dei nuovi modelli 1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalita' di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1. 2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo. 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 190 e 193, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.