Art. 9 
 
                  Applicabilita' dei nuovi modelli 
 
  1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a  partire
dalla  data  indicata  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a).  Le
modalita' di compilazione dei citati modelli  sono  definite  con  il
decreto di cui all'articolo 21, comma 1. 
  2. Sino alla  data  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  all'articolo  190,
comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4  e  5  del  medesimo
decreto legislativo. 
  3. Per quanto non espressamente disciplinato nel  presente  Titolo,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e  193  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo degli articoli 190 e 193, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.