Art. 10 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 6 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) al comma 3-quater il primo, il secondo  e  il  quarto  periodo
sono soppressi. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dal presente
          decreto: 
              «Art. 6 (Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei
          dati ambientali inerenti rifiuti). - 1. Dal 1° gennaio 2019
          e' soppresso il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-ter  del
          decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152    e,
          conseguentemente, non  sono  dovuti  i  contributi  di  cui
          all'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e all'articolo 7  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  30
          marzo 2016, n. 78. 
              2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in  particolare,
          le seguenti disposizioni: 
                a) gli articoli 16, 35, 36, 39  commi  1,  2,  2-bis,
          2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15,  del  decreto  legislativo  3
          dicembre 2010, n. 205; 
                b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,  7,  8,
          9,  9-bis,  secondo  periodo,  10,  11,   12-bis,   12-ter,
          12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013
          n. 125; 
                c) l'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. I contributi relativi  all'anno  2018,
          compresi quelli eventualmente versati oltre la data del  31
          dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              3. Abrogato. 
              3-bis. - 3-ter. 
              3-quater.   L'iscrizione   al   Registro    elettronico
          nazionale  comporta  il  versamento  di   un   diritto   di
          segreteria  e  di  un  contributo  annuale,  al   fine   di
          assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento
          del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis,
          da aggiornare ogni tre anni, sono determinati  gli  importi
          dovuti a titolo di diritti di segreteria  e  di  contributo
          nonche' le modalita' di versamento.  Agli  oneri  derivanti
          dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a
          1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a
          1,5   milioni   di   euro   per   l'anno   2019,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare;
          quanto a 0,11 milioni di euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              3-quinquies. 
              3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.»