Art. 2 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze. 
 
  1. All'articolo 195, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole «dell'articolo 178, comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 177, comma 6»; 
    b) alla lettera r), la parola «istallazione» e' sostituita  dalla
seguente: «installazione». 
  2. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, le parole «lettere d e  h)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere d e l)». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo degli articoli 195 e 197 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificati  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando
          le  ulteriori  competenze  statali  previste  da   speciali
          disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
          presente decreto, spettano allo Stato: 
                a)  le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          necessarie all'attuazione della parte quarta  del  presente
          decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge
          15 marzo 1997,  n.  59,  nei  limiti  di  quanto  stabilito
          dall'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131; 
                b)  la  definizione  dei  criteri  generali  e  delle
          metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; 
                b-bis) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sui  contenuti  minimi
          delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  artt.  208,
          215 e 216; (875) 
                b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la
          Conferenza Unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  per  le  attivita'  di
          recupero energetico dei rifiuti; 
                c) l'individuazione delle iniziative e  delle  misure
          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
          di deposito cauzionale sui  beni  immessi  al  consumo,  la
          produzione   dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurne    la
          pericolosita'; 
                d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano  le  maggiori  difficolta'  di   smaltimento   o
          particolari possibilita' di recupero sia  per  le  sostanze
          impiegate  nei  prodotti  base   sia   per   la   quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi; 
                e) l'adozione di criteri generali per la redazione di
          piani di settore  per  la  riduzione,  il  riciclaggio,  il
          recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
                f) l'individuazione, nel rispetto delle  attribuzioni
          costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero  e
          di  smaltimento  di  preminente  interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del  Paese;
          l'individuazione  e'   operata,   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  e  inserito  nel  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
          stanziamenti   necessari   per   la   loro   realizzazione.
          Nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici di cui al  presente  comma  il  Governo  procede
          secondo finalita' di riequilibrio  socio-economico  fra  le
          aree  del  territorio  nazionale.  Il  Governo  indica  nel
          disegno di legge finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          le risorse necessarie, anche ai  fini  dell'erogazione  dei
          contributi compensativi a favore  degli  enti  locali,  che
          integrano i finanziamenti pubblici,  comunitari  e  privati
          allo scopo disponibili; 
                g) la definizione, nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali delle regioni,  di  un  piano  nazionale  di
          comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
          operata,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, a mezzo di un Programma,  formulato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,   inserito   nel    Documento    di    programmazione
          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti
          necessari per la realizzazione; 
                h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti; 
                i) l'individuazione delle iniziative e delle  azioni,
          anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
          di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali
          recuperati dai rifiuti ed il loro impiego  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e dei soggetti  economici,  anche
          ai sensi dell'articolo 52,  comma  56,  lettera  a),  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          maggio 2003, n. 203; 
                l) l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita'  dei
          servizi di gestione dei rifiuti; 
                m)   la   determinazione   di    criteri    generali,
          differenziati  per  i  rifiuti  urbani  e  per  i   rifiuti
          speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di
          cui  all'articolo  199  con  particolare  riferimento  alla
          determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, delle linee guida per la individuazione  degli  Ambiti
          territoriali   ottimali,   da    costituirsi    ai    sensi
          dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi; 
                n) la determinazione, relativamente  all'assegnazione
          della concessione del servizio per  la  gestione  integrata
          dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, delle  linee  guida  per  la  definizione  delle  gare
          d'appalto, ed in particolare dei  requisiti  di  ammissione
          delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche   con
          riferimento agli elementi economici relativi agli  impianti
          esistenti; 
                o) la  determinazione,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
          i modi della cooperazione fra gli enti  locali,  anche  con
          riferimento alla  riscossione  della  tariffa  sui  rifiuti
          urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
          secondo criteri di trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
          economicita'; 
                p) l'indicazione dei criteri generali  relativi  alle
          caratteristiche delle aree non idonee  alla  localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 
                q) l'indicazione dei criteri  generali,  ivi  inclusa
          l'emanazione    di    specifiche    linee    guida,     per
          l'organizzazione    e    l'attuazione    della     raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani; 
                r) la  determinazione,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  delle  linee  guida,  dei  criteri
          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,
          nonche' la determinazione dei criteri per  individuare  gli
          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; 
                s) la determinazione delle metodologie di  calcolo  e
          la definizione  di  materiale  riciclato  per  l'attuazione
          dell'articolo 196, comma 1, lettera p); 
                t) l'adeguamento  della  parte  quarta  del  presente
          decreto alle direttive, alle decisioni  ed  ai  regolamenti
          dell'Unione europea. 
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
                a) l'indicazione dei criteri  e  delle  modalita'  di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai  sensi  dell'articolo
          177, comma 6; 
                b) l'adozione delle  norme  e  delle  condizioni  per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
                c) la determinazione dei limiti di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
                d) la determinazione e la disciplina delle  attivita'
          di recupero dei prodotti  di  amianto  e  dei  beni  e  dei
          prodotti contenenti amianto, mediante decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive; 
                e); 
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
                g) la determinazione dei requisiti e delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione  delle  garanzie  finanziarie  in  favore
          delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
          soggetti   obbligati   all'iscrizione   all'Albo   di   cui
          all'articolo 212, secondo la modalita' di cui  al  comma  9
          dello stesso articolo; 
                h) la definizione del modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'articolo 193  e  la  regolamentazione
          del trasporto dei rifiuti; 
                i) l'individuazione delle tipologie  di  rifiuti  che
          per comprovate ragioni tecniche, ambientali  ed  economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
                l) l'adozione di un modello uniforme del registro  di
          cui all'articolo 190 e la definizione  delle  modalita'  di
          tenuta  dello  stesso,   nonche'   l'individuazione   degli
          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 
                m)  l'individuazione   dei   rifiuti   elettrici   ed
          elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
                n) l'aggiornamento degli Allegati alla  parte  quarta
          del presente decreto; 
                o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico  come  fertilizzante,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  e  del  prodotto  di
          qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
          selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
                p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta
          dell'autorita' marittima nella cui zona  di  competenza  si
          trova il porto  piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere
          effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto  da  cui
          parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
                q)  l'individuazione  della  misura  delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione di  accumulatori,  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata; 
                r) l'individuazione e  la  disciplina,  nel  rispetto
          delle  norme  comunitarie   ed   anche   in   deroga   alle
          disposizioni della parte quarta del  presente  decreto,  di
          forme di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
          per la raccolta e il trasporto di specifiche  tipologie  di
          rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente
          dagli utenti finali dei beni che  originano  i  rifiuti  ai
          produttori,  ai  distributori,  a   coloro   che   svolgono
          attivita' di installazione e manutenzione presso le  utenze
          domestiche dei beni stessi o ad impianti  autorizzati  alle
          operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5,  R6
          e  R9  dell'Allegato  C  alla  parte  quarta  del  presente
          decreto,   da   adottarsi   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disciplina; 
                s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
                t)    predisposizione    di    linee    guida     per
          l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni
          di recupero e smaltimento  da  inserire  nei  provvedimenti
          autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in
          conformita'  a  quanto  disciplinato   in   materia   dalla
          direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
                u) individuazione dei  contenuti  tecnici  minimi  da
          inserire  nei  provvedimenti  autorizzativi  di  cui   agli
          articoli 208, 209, 211; 
                v)    predisposizione    di    linee    guida     per
          l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri  e
          delle  metodologie  per  la  classificazione  dei   rifiuti
          pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta  del
          presente decreto. 
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma  1
          sono esercitate ai sensi della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
          attivita' produttive, della salute e dell'interno,  sentite
          la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del  presente  decreto,  le  norme  regolamentari  e
          tecniche  di  cui  al  comma  2  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
          attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche',
          quando le predette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle politiche agricole  e  forestali  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  ai  fini  della  sorveglianza  e
          dell'accertamento  degli  illeciti  in   violazione   della
          normativa in materia di rifiuti nonche'  della  repressione
          dei traffici illeciti  e  degli  smaltimenti  illegali  dei
          rifiuti provvedono il Comando carabinieri  tutela  ambiente
          (C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'
          altresi' intervenire  il  Corpo  forestale  dello  Stato  e
          possono concorrere la Guardia di finanza e  la  Polizia  di
          Stato. 
              5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte  dello  Stato
          delle competenze di cui al comma 2, lettere  a)  e  g),  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  possono
          disciplinare  comunque  tali  aspetti,  con  l'obbligo   di
          adeguamento  alle  sopravvenute  norme  nazionali  entro  6
          mesi.» 
              «Art.  197  (Competenze  delle  province).  -   1.   In
          attuazione dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n.  267,  alle  province  competono  in  linea
          generale  le   funzioni   amministrative   concernenti   la
          programmazione  ed  organizzazione  del  recupero  e  dello
          smaltimento  dei  rifiuti   a   livello   provinciale,   da
          esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: 
                a) il controllo e la  verifica  degli  interventi  di
          bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
                b) il controllo periodico su tutte  le  attivita'  di
          gestione, di intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti,
          ivi  compreso   l'accertamento   delle   violazioni   delle
          disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; 
                c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
          per l'applicazione delle  procedure  semplificate,  con  le
          modalita' di cui agli articoli 214, 215 e 216; 
                d) l'individuazione, sulla base delle previsioni  del
          piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          ove gia' adottato, e delle previsioni di  cui  all'articolo
          199, comma 3, lettere d) el), nonche'  sentiti  l'Autorita'
          d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei  rifiuti,  nonche'  delle
          zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
          e di smaltimento dei rifiuti. 
              2. Ai fini dell'esercizio  delle  proprie  funzioni  le
          province possono avvalersi, mediante apposite  convenzioni,
          di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per
          la  protezione   dell'ambiente   (ARPA),   con   specifiche
          esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
          quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216  in  tema  di
          procedure semplificate. 
              3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati   ad
          effettuare ispezioni,  verifiche  e  prelievi  di  campioni
          all'interno  di  stabilimenti,  impianti  o   imprese   che
          producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti.
          Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti
          al controllo, che sono, a loro  volta,  tenuti  all'obbligo
          della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 
              4. Il personale  appartenente  al  Comando  carabinieri
          tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare  le
          ispezioni   e   le    verifiche    necessarie    ai    fini
          dell'espletamento delle  funzioni  di  cui  all'articolo  8
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
          dell'ambiente. 
              5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma  1,  le
          province sottopongono ad adeguati controlli  periodici  gli
          enti e le imprese  che  producono  rifiuti  pericolosi,  le
          imprese che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti  a  titolo
          professionale,  gli   stabilimenti   e   le   imprese   che
          smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in  particolare,
          che vengano effettuati adeguati controlli  periodici  sulle
          attivita' sottoposte alle  procedure  semplificate  di  cui
          agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli  concernenti
          la  raccolta  ed  il  trasporto   di   rifiuti   pericolosi
          riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei
          rifiuti. 
              5-bis.  Le   province,   nella   programmazione   delle
          ispezioni e controlli di cui al presente articolo,  possono
          tenere conto, nella determinazione  della  frequenza  degli
          stessi,  delle  registrazioni  ottenute   dai   destinatari
          nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e  audit
          (EMAS). 
              6. Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti  in
          materia di vigilanza e controllo previste  da  disposizioni
          speciali.».