Art. 4 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV  Autorizzazioni
  e iscrizioni. 
 
  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  17,  dopo  le  parole  «deposito  temporaneo»  sono
inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183,  comma
1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»; 
    b) al comma 17-bis, alinea: 
      1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le  seguenti
«registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e
delle procedure  semplificate  concluse  (RECER),  di  cui  al  comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il»; 
      2) le parole «attraverso il Catasto  telematico»  e  «che  cura
l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse; 
      3) le parole «dei  seguenti  elementi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indicando i seguenti elementi»; 
    c)  al  comma  17-ter,  le  parole  «Catasto   telematico»   sono
sostituite dalla seguente «registro nazionale per la  raccolta  delle
autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate  concluse
(RECER)». 
  2. All'articolo 211, comma 1, alinea, del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, le parole «agli articoli 208  e  210»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 208». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli 208 e 211 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono  realizzare   e   gestire   nuovi   impianti   di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui  all'articolo  6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
                a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo
          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione
          integrata ambientale ne riporta gli estremi; 
                b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente   il
          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
                c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
                d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
          con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
                e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   Regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
                f) la comunicazione di cui  all'articolo  208,  comma
          18,  e'  effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
                g) la comunicazione di cui  all'articolo  208,  comma
          19,  e'  effettuata  dal  soggetto  pubblico  che   accerta
          l'evento incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                a) procede alla valutazione dei progetti; 
                b) acquisisce e valuta tutti  gli  elementi  relativi
          alla compatibilita' del progetto con quanto previsto  dall'
          articolo 177, comma 4; 
                c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi
          atti alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
                a) i tipi ed i quantitativi di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
                b) per ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                c)  le  misure  precauzionali  e  di   sicurezza   da
          adottare; 
                d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                e) il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                f) le disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
                g) le  garanzie  finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
                h)  la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                i) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi
          di trattamento termico dei rifiuti, anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
          installazioni   di   cui   all'articolo   6,   comma    13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
                b)   alla   diffida   e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
          dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione   nel   cui
          territorio  si  trova  il  sito  prescelto  le   specifiche
          dettagliate relative alla campagna di attivita',  allegando
          l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione  all'Albo
          nazionale   gestori   ambientali,    nonche'    l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito temporaneo prima  della  raccolta  effettuato  nel
          rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis. 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al registro  nazionale
          per la  raccolta  delle  autorizzazioni  rilasciate  edelle
          procedure semplificate concluse (RECER), di  cui  al  comma
          3-septies  dell'articolo  184-ter,  interoperabile  con  il
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e  secondo  gli
          standard concordati con  ISPRA,  accessibile  al  pubblico,
          indicandoiseguenti elementi identificativi, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                a) ragione sociale; 
                b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                c) sede dell'impianto autorizzato; 
                d) attivita' di gestione autorizzata; 
                e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                f) quantita' autorizzate; 
                g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,e il registro nazionale  per  la  raccolta  delle
          autorizzazioni  rilasciate  edelle  procedure  semplificate
          concluse (RECER) secondo standard condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani.». 
              20.» 
              «Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca  e  di
          sperimentazione). - 1. I termini di  cui  all'articolo  208
          sono  ridotti  alla   meta'   per   l'autorizzazione   alla
          realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e  di
          sperimentazione  qualora  siano  rispettate   le   seguenti
          condizioni: 
                a)  le  attivita'  di  gestione  degli  impianti  non
          comportino utile economico; 
                b)  gli  impianti  abbiano  una   potenzialita'   non
          superiore  a  5  tonnellate  al   giorno,   salvo   deroghe
          giustificate dall'esigenza di effettuare prove di  impianti
          caratterizzati da  innovazioni,  che  devono  pero'  essere
          limitate alla durata di tali prove. 
              2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma  1  e'
          di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa  previa
          verifica  annuale  dei  risultati  raggiunti  e  non   puo'
          comunque superare altri due anni. 
              3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
          non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
          cui al comma 1, l'interessato puo'  presentare  istanza  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, che si esprime  nei  successivi  sessanta  giorni  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
          garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
          Stato. 
              4. In caso di rischio di agenti patogeni o di  sostanze
          sconosciute e pericolose  dal  punto  di  vista  sanitario,
          l'autorizzazione di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si esprime nei  successivi  sessanta  giorni,  di
          concerto con i Ministri delle attivita'  produttive,  della
          salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              5. L'autorizzazione di cui al  presente  articolo  deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia, all'ISPRA che cura  l'inserimento  in  un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  16,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.».