Art. 6 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi. 
 
  1. All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati»  sono
sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma  1,
lettera b-ter), punto 2»; 
    b) al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono  inserite  le
seguenti: "«regime di responsabilita' estesa del produttore»,". 
  2.  All'articolo  219,  comma  5,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo n. 152 del  2006,  la  parola  «I»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «Ai   fini   della   identificazione   e   classificazione
dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della  identificazione  e
classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse. 
  3. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite
dalla seguente: «sono», 
    b) il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I  rifiuti  di
imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini  del
conseguimento degli  obiettivi  di  recupero  e  riciclaggio  di  cui
all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma  sono
soddisfatti e se, in conformita' al regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore
puo' provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli  obblighi
di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di
fuori  dell'Unione  ha  avuto  luogo  in  condizioni  sostanzialmente
equivalenti agli obblighi previsti  al  riguardo  dalla  legislazione
europea.»; 
    c) il quarto periodo e' soppresso. 
  4. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri
prodotti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «riferibili  ai  propri
prodotti» ed il segno di interpunzione «.» e' soppresso; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «I  produttori   e   gli
utilizzatori degli imballaggi sono  responsabili  della  corretta  ed
efficace  gestione  ambientale  dei  rifiuti  riferibili  ai   propri
prodotti» sono soppresse; 
      3) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Ai
produttori e  agli  utilizzatori  e'  attribuita  la  responsabilita'
finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della
fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»; 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole "nei  limiti  derivanti
dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2,  lettera
e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le  modalita'  di
cui all'articolo 198, comma 2-bis»; 
    c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati. 
  5. All'articolo 221-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  la  parola  «aderire»  sono  inserite  le
seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di  cui
al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223,
comma 2»; 
    b) al comma 3, primo periodo: 
      1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» e' sostituito
dal seguente: «;»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite
le seguenti: «comprensivo di  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica,»; 
    c) al  comma  6,  la  parola  «collettivo»  e'  sostituita  dalle
seguenti «di gestione»; 
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. I produttori che hanno ottenuto il  riconoscimento  del
sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  CONAI  la
documentazione  di  cui  all'articolo  237,  comma  6.  Il  programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio
e il piano specifico di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
solare  successivo,  sono  inseriti   nel   programma   generale   di
prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»; 
    e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»; 
    f) al comma 12, le parole  «31  dicembre  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 gennaio 2023». 
  6. All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1,
paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera  b-ter)»,  e  la
parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita'
estesa del produttore». 
  7. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi; 
    b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I consorzi  di  cui
al  comma  1  sono  tenuti  a  presentare  annualmente  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica   e   al   CONAI,   la
documentazione  di  cui  all'articolo  237,  comma  6.  Il  programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio
e il piano specifico di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione
e gestione di cui all'articolo 225»; 
    d) i commi 5 e 6 sono abrogati. 
  8. All'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro delle attivita'  produttive»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed  in
particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo  approva
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e
del Made in Italy . Qualora da parte  dei  suddetti  Ministeri  siano
formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi  nei
successivi sessanta giorni e, nel  caso  in  cui  non  ottemperi  nei
termini prescritti, le  modifiche  allo  statuto  sono  disposte  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3: 
      1) alla lettera c), le parole «articoli  221,  comma  6,»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»; 
      2)  alla  lettera  e),  primo  periodo,  le  parole  «,   anche
eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina,
eventualmente,» e, dopo le parole  «ai  consorzi»  sono  inserite  le
seguenti: «, di cui all'articolo 223,»; 
      3) alla lettera e), le parole «di cui all'articolo  219,  comma
3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»; 
      4) alla lettera h), le  parole  «lettera  b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettera c)»; 
    d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola  «collettivi»  e'
sostituita   dalle   seguenti:   «di   responsabilita'   estesa   del
produttore»; 
    e) al comma 8: 
      1) al primo periodo, dopo la parola «Conai»  sono  inserite  le
seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole  «nell'anno  precedente»,
sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla  vendita
dei rifiuti  provenienti  dai  propri  prodotti,  nonche'  da  quelli
derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»; 
      3) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  CONAI
provvede ai mezzi  finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle
proprie funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi  dei
consorziati, con altri contributi e  proventi  di  consorziati  e  di
terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere  a)  e  c),  per  le  attivita'  svolte  in  loro  favore  in
adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo
ambientale CONAI.  Quest'ultima  e'  determinata,  nel  rispetto  dei
criteri di contenimento dei costi e  di  efficienza  della  gestione,
nella  misura  necessaria  a  far   fronte   alle   spese   derivanti
dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»; 
    f) al comma 12: 
      1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo  di  cui  alla
lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura
dei costi di cui al punto 1 del comma 5»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223»,  sono
inserite le seguenti: «e  dai  competenti  sistemi  autonomi  di  cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»; 
    g) il comma 9 e' soppresso: 
  9. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  all'alinea  le  parole  «articoli  221,  comma   6,»   sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»; 
      2) alla lettera a) e' premessa la parola «la» e, dopo la parola
«imballaggio», sono inserite  le  seguenti:  «attraverso  modelli  di
produzione e consumo sostenibili»; 
      3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
        «a-bis)  la  progettazione,  la  fabbricazione  e  l'uso   di
imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche
in termini di durata di vita, scomponibili,  riutilizzabili,  nonche'
l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; 
        a-ter)  la  promozione  della  riduzione  del  contenuto   di
sostanze  pericolose  in  materiali  e  imballaggi,  fatti  salvi   i
requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e  prodotti
stabiliti a livello dell'Unione;»; 
      4) alla lettera b) e' premessa la parola «l'»; 
      5) alla lettera c) e' premessa la parola «l'»: 
      6) alla lettera d) e' premessa la parola «il»; 
      7) alla lettera e) e' premessa la parola «la». 
        b)  al  comma  3,  dopo  le  parole  «programma  generale  di
prevenzione e gestione» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  la
relazione generale consuntiva relativa  all'anno  solare  precedente.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle imprese e del  Made  in  Italy,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI  si  provvede  alla
approvazione  e  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni  del
Programma generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio.»; 
        c) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 218, 219, 220, 221, 221-bis,  222,
          223, 224 e 225, del decreto  citato  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo si intende per: 
                a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
          qualsiasi natura, adibito a  contenere  determinate  merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
                b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per  il
          consumatore; 
                c) imballaggio  multiplo  o  imballaggio  secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
                d)  imballaggio  per  il  trasporto   o   imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo da  facilitare  la
          manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
          ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
          oppure  di  imballaggi  multipli  per   evitare   la   loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
                e)   imballaggio   riutilizzabile:   imballaggio    o
          componente  di  imballaggio   che   e'   stato   concepito,
          progettato e immesso sul mercato per sopportare  nel  corso
          del suo ciclo di vita molteplici  spostamenti  o  rotazioni
          all'interno di un circuito di  riutilizzo,  con  le  stesse
          finalita' per le quali e' stato concepito; 
                e-bis)   imballaggio   composito:   un    imballaggio
          costituito da due o piu' strati di  materiali  diversi  che
          non possono  essere  separati  manualmente  e  formano  una
          singola unita', composto da un recipiente interno e  da  un
          involucro  esterno,  e  che  e'  riempito,   immagazzinato,
          trasportato e svuotato in quanto tale; 
                f)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni   imballaggio   o
          materiale di imballaggio, rientrante nella  definizione  di
          rifiuto di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  a),
          esclusi i residui della produzione; 
                g) - p); 
                q)   operatori   economici:   i    produttori,    gli
          utilizzatori, i recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti
          finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; 
                r)  produttori:   i   fornitori   di   materiali   di
          imballaggio,  i  fabbricanti,   i   trasformatori   e   gli
          importatori  di  imballaggi  vuoti  e   di   materiali   di
          imballaggio; 
                s) utilizzatori: i commercianti, i distributori,  gli
          addetti al riempimento, gli  utenti  di  imballaggi  e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
                t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti  e
          gli enti che provvedono alla  organizzazione,  controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
                u) utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio
          della  sua  attivita'  professionale  acquista,  come  beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
                v) consumatore: il soggetto che fuori  dall'esercizio
          di una  attivita'  professionale  acquista  o  importa  per
          proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; 
                z) accordo volontario: accordo  formalmente  concluso
          tra le pubbliche amministrazioni  competenti  e  i  settori
          economici interessati,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; 
                aa) filiera: organizzazione  economica  e  produttiva
          che svolge la propria attivita', dall'inizio del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
                bb) ritiro: l'operazione di ripresa  dei  rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti urbani  di  cui  all'articolo
          183,  comma  1,  lettera  b-ter,  punto  2,  gestita  dagli
          operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
                cc)  ripresa:  l'operazione  di  restituzione   degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la   catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
                dd)  imballaggio  usato:  imballaggio  secondario   o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso. 
                dd-bis) plastica: un polimero ai sensi  dell'articolo
          3,  punto  5),  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, a  cui  possono  essere
          stati  aggiunti  additivi  o  altre  sostanze  e  che  puo'
          funzionare come  componente  strutturale  principale  delle
          borse; 
                dd-ter) borse di plastica: borse con o senza  manici,
          in plastica, fornite ai consumatori  per  il  trasporto  di
          merci o prodotti; 
                dd-quater) borse di plastica  in  materiale  leggero:
          borse di plastica con uno  spessore  della  singola  parete
          inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; 
                dd-quinquies)  borse   di   plastica   in   materiale
          ultraleggero: borse di  plastica  con  uno  spessore  della
          singola parete inferiore a 15 micron richieste  a  fini  di
          igiene o fornite come  imballaggio  primario  per  alimenti
          sfusi; 
                dd-sexies) borse di plastica  oxo-degradabili:  borse
          di  plastica  composte  da  materie  plastiche   contenenti
          additivi che catalizzano  la  scomposizione  della  materia
          plastica in microframmenti; 
                dd-septies)  borse  di  plastica   biodegradabili   e
          compostabili: borse di plastica  certificate  da  organismi
          accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
          e di compostabilita', come stabiliti dal  Comitato  europeo
          di normazione  ed  in  particolare  dalla  norma  EN  13432
          recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
                dd-octies) commercializzazione di borse di  plastica:
          fornitura di borse di  plastica  a  pagamento  o  a  titolo
          gratuito  da  parte  dei  produttori  e  dei  distributori,
          nonche' da parte dei  commercianti  nei  punti  vendita  di
          merci o prodotti. 
                1-bis. Ai fini del presente titolo  si  applicano  le
          definizioni di «rifiuto», «regime di responsabilita' estesa
          del  produttore,»  «gestione  dei   rifiuti»,   «raccolta»,
          «raccolta  differenziata»,   «prevenzione»,   «riutilizzo»,
          «trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di
          cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m),  n),
          o), p), r), s), t), u) e z). 
              2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da
          a) ad  e)  del  comma  1  e'  inoltre  basata  sui  criteri
          interpretativi indicati  nell'articolo  3  della  direttiva
          94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
          e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E  alla
          parte quarta del presente decreto.». 
              «Art.  219  (Criteri  informatori   dell'attivita'   di
          gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1.  L'attivita'  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  si
          informa ai seguenti principi generali: 
                a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
          fonte  della  quantita'   e   della   pericolosita'   nella
          fabbricazione   degli   imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio, soprattutto attraverso  iniziative,  anche  di
          natura economica in conformita'  ai  principi  del  diritto
          comunitario, volte a promuovere lo sviluppo  di  tecnologie
          pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
          degli imballaggi,  nonche'  a  favorire  la  produzione  di
          imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; 
                b) incentivazione del riciclaggio e del  recupero  di
          materia prima, sviluppo  della  raccolta  differenziata  di
          rifiuti di imballaggio  e  promozione  di  opportunita'  di
          mercato  per  incoraggiare  l'utilizzazione  dei  materiali
          ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; 
                c) riduzione del flusso dei  rifiuti  di  imballaggio
          destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
          di recupero; 
                d) applicazione di misure di prevenzione  consistenti
          in programmi  nazionali  o  azioni  analoghe  da  adottarsi
          previa consultazione degli operatori economici interessati; 
                d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure
          volte ad incentivare  l'applicazione  della  gerarchia  dei
          rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter  o  altri
          strumenti e misure appropriate. 
              2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia
          circolare conformemente al principio  «chi  inquina  paga»,
          gli operatori economici cooperano secondo il  principio  di
          responsabilita'  condivisa,  promuovendo  misure   atte   a
          garantire la prevenzione, il riutilizzo, il  riciclaggio  e
          il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
              3. L'attivita' di gestione  integrata  dei  rifiuti  di
          imballaggio rispetta i seguenti principi: 
                a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
          economico, garantendo che i costi di cui all'articolo  221,
          comma  10,  del  presente  decreto  siano   sostenuti   dai
          produttori  e  dagli  utilizzatori  in   proporzione   alle
          quantita' di imballaggi immessi sul  mercato  nazionale,  a
          tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi
          di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto  del
          principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture  di
          raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro,  e
          che  i  Comuni  ovvero  gli  Enti   di   governo   d'ambito
          territoriale  ottimale,   ove   costituiti   ed   operanti,
          organizzino la raccolta differenziata; 
                b) promozione di  strumenti  di  cooperazione  tra  i
          soggetti pubblici e privati; 
                c) informazione agli utenti finali  degli  imballaggi
          ed  in  particolare  ai  consumatori.  Dette   informazioni
          riguardano: 
                  1) i sistemi di  restituzione,  di  raccolta  e  di
          recupero disponibili; 
                  2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
          consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero  e
          di  riciclaggio  degli  imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio; 
                  3)  il  significato  dei   marchi   apposti   sugli
          imballaggi quali si presentano sul mercato; 
                d)  gli  elementi  significativi  dei  programmi   di
          gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
          cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
          delle specifiche previsioni contenute nei  piani  regionali
          ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
                e) gli impatti delle borse di plastica  sull'ambiente
          e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo  di
          riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; 
                f)  la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse   di
          plastica biodegradabili e compostabili; 
                g)  l'impatto  delle  borse   oxo-degradabili,   come
          definito dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 
              3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3
          sono rese secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale. 
              3-bis.  Al  fine  di  fornire   idonee   modalita'   di
          informazione   ai   consumatori   e   di   consentire    il
          riconoscimento delle borse di plastica  commercializzabili,
          i produttori delle borse di cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
          apporre su tali borse  i  propri  elementi  identificativi,
          nonche' diciture idonee ad attestare che le borse  prodotte
          rientrino in una delle tipologie  commercializzabili.  Alle
          borse  biodegradabili  e   compostabili   si   applica   il
          disciplinare delle etichette o dei  marchi  adottato  dalla
          Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis  della  direttiva
          94/62/CE. 
              4. In conformita'  alle  determinazioni  assunte  dalla
          Commissione dell'Unione europea, con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sono
          adottate le misure tecniche necessarie  per  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  titolo,  con  particolare
          riferimento agli imballaggi  pericolosi,  anche  domestici,
          nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature  mediche
          e prodotti farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli
          imballaggi  di  lusso.  Qualora  siano  coinvolti   aspetti
          sanitari, il predetto decreto e' adottato di  concerto  con
          il Ministro della salute. 
              5. Tutti gli imballaggi  devono  essere  opportunamente
          etichettati secondo  le  modalita'  stabilite  dalle  norme
          tecniche   UNI   applicabili   e   in   conformita'    alle
          determinazioni  adottate  dalla   Commissione   dell'Unione
          europea, per facilitare  la  raccolta,  il  riutilizzo,  il
          recupero ed il riciclaggio degli  imballaggi,  nonche'  per
          dare  una  corretta  informazione  ai   consumatori   sulle
          destinazioni  finali  degli  imballaggi.  Ai   fini   della
          identificazione   e    classificazione    dell'imballaggio,
          iproduttori  hanno,  altresi',  l'obbligo  di  indicare  la
          natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla  base
          della decisione 97/129/CE della Commissione. 
              5.1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministro  della
          transizione ecologica adotta, con  decreto  di  natura  non
          regolamentare, le linee guida tecniche per  l'etichettatura
          di cui al comma 5. 
              5.2 Gli obblighi di cui al comma  5  decorrono  dal  1°
          gennaio 2023. 
              5-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico puo' stabilire  un  livello  rettificato
          degli obiettivi di cui all'Allegato E, per  un  determinato
          anno,  tenendo  conto  della  quota  media,  nei  tre  anni
          precedenti, di imballaggi  per  la  vendita  riutilizzabili
          immessi per la  prima  volta  sul  mercato  e  riutilizzati
          nell'ambito di un sistema di riutilizzo  degli  imballaggi,
          nel rispetto dei criteri ivi definiti.» 
              «Art. 220 (Obiettivi di recupero e di  riciclaggio).  -
          1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo  219,  i
          produttori  e  gli  utilizzatori  devono   conseguire   gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di imballaggio in conformita' alla  disciplina  comunitaria
          indicati nell'Allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto. 
              2. Per garantire il controllo del raggiungimento  degli
          obiettivi  di  riciclaggio  e  di  recupero,  il  Consorzio
          nazionale  degli  imballaggi  di   cui   all'articolo   224
          acquisisce da tutti i  soggetti  che  operano  nel  settore
          degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggi  i  dati
          relativi al  riciclaggio  e  al  recupero  degli  stessi  e
          comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei
          rifiuti, utilizzando il modello unico di  dichiarazione  di
          cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  i
          dati, riferiti  all'anno  solare  precedente,  relativi  al
          quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale  e  per
          tipo di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche',  per
          ciascun   materiale,   la   quantita'   degli    imballaggi
          riutilizzati e  dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati  e
          recuperati provenienti dal mercato nazionale.  Le  predette
          comunicazioni  sono  presentate   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),  per  coloro  i
          quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi  previsti  ed
          inviate contestualmente al Consorzio nazionale  imballaggi.
          I rifiuti di imballaggio esportati fuori  dell'Unione  sono
          considerati ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  di
          recupero ericiclaggio di cui  all'allegato  E  soltanto  se
          irequisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e  se,
          in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  1013/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  giugno  2006,
          l'esportatore puo' provare che la spedizione di rifiuti sia
          conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento
          dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto
          luogo  in  condizioni  sostanzialmente   equivalenti   agli
          obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea. 
              3. 
              4.   Le   pubbliche   amministrazioni   e   i   gestori
          incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da
          rifiuti di imballaggio riciclati per  la  fabbricazione  di
          imballaggi e altri prodotti mediante: 
                a) il miglioramento delle condizioni di  mercato  per
          tali materiali; 
                b) la revisione delle norme esistenti che impediscono
          l'uso di tali materiali. 
              5. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  224,
          comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi  complessivi  di
          riciclaggio e di recupero dei rifiuti di  imballaggio  come
          fissati al  comma  1  non  siano  raggiunti  alla  scadenza
          prevista, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  alle  diverse  tipologie   di   materiali   di
          imballaggi sono applicate misure  di  carattere  economico,
          proporzionate  al   mancato   raggiungimento   di   singoli
          obiettivi, il  cui  introito  e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere  la
          prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il
          recupero dei rifiuti di imballaggio. 
              6. Il calcolo degli obiettivi di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato su base nazionale con le seguenti modalita': 
                a) e' calcolato il peso dei  rifiuti  di  imballaggio
          prodotti e riciclati in  un  determinato  anno  civile.  La
          quantita' di rifiuti di imballaggio  prodotti  puo'  essere
          considerata  equivalente  alla  quantita'   di   imballaggi
          immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; 
                b) il peso dei rifiuti di  imballaggio  riciclati  e'
          calcolato come il peso degli imballaggi  diventati  rifiuti
          che, dopo essere stati sottoposti  a  tutte  le  necessarie
          operazioni  di  controllo,  cernita  e   altre   operazioni
          preliminari, per eliminare i materiali di  scarto  che  non
          sono  interessati  dal  successivo  ritrattamento   e   per
          garantire un riciclaggio di elevata qualita', sono  immessi
          nell'operazione   di   riciclaggio   sono    effettivamente
          ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; 
                c) ai fini della lettera a), il peso dei  rifiuti  di
          imballaggio riciclati e' misurato all'atto  dell'immissione
          dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio.  In  deroga  il
          peso dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati  puo'  essere
          misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita,  a
          condizione che: 
                  1) tali rifiuti  in  uscita  siano  successivamente
          riciclati; 
                  2) il peso dei materiali o delle sostanze che  sono
          rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di
          riciclaggio e che non sono  successivamente  riciclati  non
          sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
          Il controllo della qualita' e di tracciabilita' dei rifiuti
          di  imballaggio  e'   assicurato   dal   sistema   previsto
          dall'articolo 188-bis. 
              6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui  al
          presente articolo la quantita' di  rifiuti  di  imballaggio
          biodegradabili  in  ingresso  al  trattamento  aerobico   o
          anaerobico puo' essere considerata  come  riciclata  se  il
          trattamento produce compost, digestato o altro prodotto  in
          uscita  con  analoga  quantita'  di   contenuto   riciclato
          rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere  utilizzato
          come prodotto, materiale o sostanza  riciclati.  Quando  il
          prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno,  puo'  essere
          considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta
          benefici per l'agricoltura o  un  miglioramento  sul  piano
          ecologico. 
              6-ter.  La  quantita'  di  materiali  dei  rifiuti   di
          imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti  a  seguito
          di un'operazione preparatoria prima  di  essere  ritrattati
          puo' essere considerata riciclata, purche'  tali  materiali
          siano destinati al  successivo  ritrattamento  al  fine  di
          ottenere prodotti, materiali o sostanze da  utilizzare  per
          la loro funzione originaria o per altri fini.  Tuttavia,  i
          materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che  devono
          essere utilizzati  come  combustibili  o  altri  mezzi  per
          produrre energia o  devono  essere  inceneriti,  usati  per
          operazioni di  riempimento  o  smaltiti  in  discarica  non
          possono essere considerati ai fini del conseguimento  degli
          obiettivi di riciclaggio. 
              6-quater. Per il calcolo  degli  obiettivi  di  cui  al
          comma  1,  il  riciclaggio  dei   metalli   separati   dopo
          l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente  alla  quota
          di rifiuti di imballaggio inceneriti, puo' essere computato
          ai fini del  raggiungimento  a  condizione  che  i  metalli
          riciclati  soddisfino  determinati  criteri   di   qualita'
          stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della
          Commissione del 17 aprile 2019. 
              6-quinquies. I rifiuti di  imballaggio  inviati  in  un
          altro Stato membro per essere riciclati  in  quello  stesso
          Stato possono essere considerati ai fini del  conseguimento
          degli obiettivi di cui  al  comma  1  esclusivamente  dallo
          Stato membro in cui sono stati  raccolti  tali  rifiuti  di
          imballaggio. 
              6-sexies. I  rifiuti  di  imballaggio  esportati  fuori
          dell'Unione  europea   sono   considerati   ai   fini   del
          conseguimento degli obiettivi di cui al comma  1  da  parte
          dello Stato membro nel quale sono stati  raccolti  soltanto
          se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti
          e se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  l'esportatore  puo'
          provare che la  spedizione  di  rifiuti  e'  conforme  agli
          obblighi di tale regolamento e il trattamento  dei  rifiuti
          di imballaggio al di fuori  dell'Unione  europea  ha  avuto
          luogo  in  condizioni  sostanzialmente   equivalenti   agli
          obblighi  previsti  dal   pertinente   diritto   ambientale
          dell'Unione. 
              7.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea,
          ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli  12  e
          16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   del   20   dicembre   1994   ,   la   relazione
          sull'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  titolo
          accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma  2  e  i
          progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito
          del titolo medesimo. 
              8.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive forniscono periodicamente all'Unione  europea  e
          agli altri Paesi membri  i  dati  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di imballaggio secondo  le  tabelle  e  gli  schemi
          adottati  dalla  Commissione  dell'Unione  europea  con  la
          decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.» 
               «Art.   221   (Obblighi   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori). - 1. I produttori e  gli  utilizzatori  sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai
          propri prodotti definiti in proporzione alla  quantita'  di
          imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai  produttori  e
          agli   utilizzatori    eattribuita    la    responsabilita'
          finanziaria  oquella   finanziaria   eorganizzativa   della
          gestione della fase del ciclo di vita in  cui  il  prodotto
          diventa un rifiuto. 
              2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
          e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
          e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
          secondo quanto previsto dall'accordo di  programma  di  cui
          all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
          dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti  al
          servizio pubblico della stessa natura e  raccolti  in  modo
          differenziato. A tal  fine,  per  garantire  il  necessario
          raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta   differenziata
          organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le  altre
          finalita' indicate nell'articolo 224, i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di  cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
              3. Per adempiere agli  obblighi  di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
                a)  organizzare   autonomamente,   anche   in   forma
          collettiva, la gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio
          sull'intero territorio nazionale; 
                b) aderire ad uno dei consorzi  di  cui  all'articolo
          223; 
                c) attestare sotto la propria responsabilita' che  e'
          stato messo in atto un sistema di restituzione  dei  propri
          imballaggi, mediante  idonea  documentazione  che  dimostri
          l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
              4. Ai fini di cui al  comma  3  gli  utilizzatori  sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un luogo di raccolta organizzato dai produttori e  con  gli
          stessi concordato. Gli utilizzatori  possono  conferire  al
          servizio pubblico i suddetti imballaggi usati e rifiuti  di
          imballaggio,   ovvero   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 198, comma 2-bis. 
              5. - 9. Abrogati. 
              10. Sono a carico dei produttori e degli  utilizzatori,
          in linea con i criteri di priorita' nella gestione rifiuti: 
                a) i costi per  il  riutilizzo  o  la  ripresa  degli
          imballaggi secondari e terziari usati; 
                b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari
          e terziari; 
                c) almeno  l'80  per  cento  dei  costi  relativi  ai
          servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); 
                d) i costi del successivo  trasporto,  nonche'  delle
          operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari  di
          cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; 
                e)  i  costi  per  il  trattamento  dei  rifiuti   di
          imballaggio; 
                f) i costi per un'adeguata attivita' di  informazione
          ai detentori di rifiuti sulle misure di  prevenzione  e  di
          riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti
          anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; 
                g)  i   costi   relativi   alla   raccolta   e   alla
          comunicazione dei dati sui  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale,  sui  rifiuti  raccolti  e   trattati,   e   sui
          quantitativi recuperati e riciclati. 
              11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
          imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.» 
              «Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1. I produttori che
          non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi ead
          uno dei consorzi di cui  all'articolo  223,  presentano  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un
          sistema autonomo in forma  individuale  ovvero  collettiva,
          avente personalita'  giuridica  di  diritto  privato  senza
          scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai  principi
          del presente decreto, nonche' allo «statuto  tipo»  di  cui
          all'articolo 223, comma 2. 
              2. L'istanza, corredata di un progetto,  e'  presentata
          entro novanta giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di
          produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r),
          ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia'
          esistenti. Il recesso e', in ogni caso, efficace  solo  dal
          momento in cui il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare  emette  il  provvedimento  di
          dichiarazione  di  idoneita'  del   progetto   e   ne   da'
          comunicazione ai suddetti sistemi collettivi  dell'articolo
          223. 
              3.  Il  progetto  e'   redatto   secondo   criteri   di
          efficienza, efficacia ed economicita' e contiene: 
                a)  un  piano  di  raccolta  che  prevede  una   rete
          articolata sull'intero territorio nazionale; 
                b) un piano industriale, comprensivo di  progetto  di
          fattibilita'  tecnica  ed  economica,  volto  a   garantire
          l'effettivo  funzionamento  in  grado  di  conseguire   gli
          obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle  norme
          europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve
          essere conforme ai principi di cui  alle  disposizioni  del
          presente titolo. I  proponenti  determinano  il  contributo
          ambientale secondo le modalita' di  cui  all'articolo  237.
          Nel  progetto  sono  altresi'  individuate   modalita'   di
          gestione  idonee  a  garantire  che   i   commercianti,   i
          distributori, gli utenti  finali  e  i  consumatori,  siano
          informati sulle  modalita'  di  funzionamento  del  sistema
          adottato e sui metodi di raccolta, nonche'  sul  contributo
          applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante. 
              4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento,
          una fase di confronto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare al fine di  definire
          la portata delle informazioni  e  il  relativo  livello  di
          dettaglio della documentazione di cui al comma 3. 
              5.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa   dal
          proponente, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  entro  sessanta   giorni   dalla
          presentazione della istanza,  verificato  che  il  progetto
          contenga tutti gli elementi di cui al precedente  comma  3,
          con un livello di  dettaglio  tale  da  consentire  l'avvio
          della  successiva  istruttoria,  comunica   al   proponente
          l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora
          gli elaborati progettuali  non  presentano  un  livello  di
          dettaglio adeguato,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare comunica al proponente  il
          provvedimento  motivato  di  diniego,  dichiarando  la  non
          idoneita' del progetto. 
              6.  Acquisiti  i  necessari  elementi  di   valutazione
          forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma  11,
          entro  centoventi  giorni  dall'avvio   del   procedimento,
          conclusa    l'istruttoria     amministrativa     attestante
          l'idoneita'  del  progetto,  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
          riconosciuto il sistema di gestione. 
              7. A seguito del  provvedimento  di  riconoscimento  di
          idoneita' del progetto, viene effettuata apposita attivita'
          di monitoraggio  a  cura  del  Ministero  con  il  supporto
          dell'Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli
          in loco, per la durata indicata nel  provvedimento  stesso,
          volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
          la  conformita'  alle   eventuali   prescrizioni   dettate.
          All'esito  del  monitoraggio  effettuato,  viene   adottato
          provvedimento  di  conferma  del   riconoscimento,   ovvero
          provvedimento motivato di diniego che  attesta  il  mancato
          funzionamento del sistema. 
              7-bis.   I   produttori   che   hanno    ottenuto    il
          riconoscimento del sistema  ai  sensi  del  comma  6,  sono
          tenuti apresentare annualmente al Ministero dell'ambiente e
          della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione  di
          cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale  di
          prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio  eil
          piano specifico di prevenzione egestione relativo  all'anno
          solare successivo, sono inseriti nel programma generale  di
          prevenzione edi gestione di cui all'articolo 225. 
              8. L'obbligo di corrispondere il contributo  ambientale
          ad uno dei sistemi collettivi gia' esistenti, e' sospeso  a
          seguito dell'intervenuta  dichiarazione  di  idoneita'  del
          progetto e sino al provvedimento definitivo di cui al comma
          7. La sospensione e' comunicata al  sistema  collettivo  di
          provenienza. 
              9.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare puo' revocare il  riconoscimento  nei
          casi in cui: 
                a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di
          efficienza, efficacia ed economicita'; 
                b)  i  risultati  ottenuti  siano  insufficienti  per
          conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti; 
                c) il sistema adottato non adempia agli  obblighi  di
          gestione; 
                d)  siano  stati  violati   gli   obblighi   previsti
          dall'articolo 237, comma 6. 
              10. A seguito della comunicazione di non idoneita'  del
          progetto di cui al comma 5, di mancato  riconoscimento  del
          sistema  ai  sensi  del  comma  7,  ovvero  di  revoca  del
          riconoscimento di  cui  al  comma  9,  i  produttori  hanno
          l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi gia'
          esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento  della
          comunicazione, i produttori non provvedono  ad  aderire  ai
          sistemi collettivi gia' esistenti e a versare  le  somme  a
          essi  dovute  a   decorrere   dalla   data   della   stessa
          comunicazione, si applicano le sanzioni previste al  Titolo
          VI. 
              11. I proponenti, al fine di garantire  la  continuita'
          della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo  di
          cui al comma 7,  sono  tenuti  alla  presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  prima  richiesta  in  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   pari    all'importo    delle    entrate    previste
          dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma
          3. Detta garanzia sara' aggiornata  sino  al  provvedimento
          definitivo di cui al comma 7. 
              12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia'  operati  ai
          sensi della previgente normativa. Tali sistemi si  adeguano
          alle disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  entro  il
          5gennaio 2023.» 
              «Art. 222  (Raccolta  differenziata  e  obblighi  della
          pubblica  amministrazione).  -  1.  Gli  Enti  di   governo
          d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
          ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati  di  raccolta
          differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli
          obiettivi  di   recupero   e   di   riciclaggio   riportati
          nell'allegato  E,  e  da  consentire  al   consumatore   di
          conferire al servizio pubblico i rifiuti di  imballaggio  e
          le altre particolari categorie di rifiuti  selezionati  dai
          rifiuti  domestici  e  da  altri   tipi   di   rifiuti   di
          imballaggio. In particolare: 
                a)   garantiscono   la   copertura   della   raccolta
          differenziata  in  maniera  omogenea  in   ciascun   ambito
          territoriale ottimale, ove costituito ed  operante,  ovvero
          in ciascun Comune, su tutto il suo  territorio  promuovendo
          per i produttori e i relativi  sistemi  di  responsabilita'
          estesa  del  produttore,  nel  rispetto  del  principio  di
          concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta,  in
          condizioni di parita' tra loro; 
                b)   garantiscono   la   gestione   della    raccolta
          differenziata, del trasporto, nonche' delle  operazioni  di
          cernita  o  di  altre   operazioni   preliminari   di   cui
          all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonche' il
          coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel
          territorio   dell'ambito   territoriale    ottimale,    ove
          costituito ed operante, ovvero i Comuni. 
              2. I servizi di  cui  alla  lettera  b)  sono  prestati
          secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
          nonche' dell'effettiva  riciclabilita',  sulla  base  delle
          determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorita'
          di regolazione per energia,  reti  e  ambiente  (ARERA).  I
          costi necessari per fornire tali  servizi  di  gestione  di
          rifiuti  sono  posti  a  carico  dei  produttori  e   degli
          utilizzatori nella misura almeno dell'80  per  cento.  Tali
          somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti
          di  Gestione  Territoriale  Ottimale,  ove   costituiti   e
          operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al
          fine di essere impiegate nel  piano  economico  finanziario
          relativo  alla  determinazione  della  tassa  sui   rifiuti
          (TARI). 
              3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale  ottimale,
          ove costituiti e operanti,  ovvero  i  Comuni,  trasmettono
          annualmente entro il 31 ottobre alla Regione  competente  e
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare un resoconto delle voci  di  costo  sostenute  per
          ciascun materiale,  di  cui  all'allegato  E,  nonche'  per
          ciascuna  tipologia  di  rifiuto,  dimostrando  l'effettivo
          riciclo, nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'
          dei servizi resi. 
              4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale  ottimale,
          ove costituiti ed operanti, ovvero i  Comuni,  garantiscono
          la gestione completa della raccolta differenziata  relativa
          a tutte le categorie di rifiuti di  cui  all'articolo  183,
          comma 1,  lettera  b-ter),  tramite  specifici  accordi  di
          programma,   da   sottoscrivere   con    i    sistemi    di
          responsabilita' estesa del produttore. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive  cura  la  pubblicazione  delle  norme
          nazionali che  recepiscono  le  norme  armonizzate  di  cui
          all'articolo 226, comma 3,  e  ne  da'  comunicazione  alla
          Commissione dell'Unione europea. 
              5-bis. Nel caso in cui  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela e del territorio e del  mare  accerti  che  le
          pubbliche  amministrazioni  non  abbiano  attivato  sistemi
          adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti,  anche  per
          il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  205,
          ed in particolare di quelli di recupero  e  riciclaggio  di
          cui all'articolo 220, puo' attivare azioni  sostitutive  ai
          gestori  dei  servizi  di  raccolta  differenziata,   anche
          avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi
          o  Consorzi,  o  privati  individuati  mediante   procedure
          trasparenti e selettive, in  via  temporanea  e  d'urgenza,
          comunque per un periodo non superiore a ventiquattro  mesi,
          sempre che cio'  avvenga  all'interno  di  ambiti  ottimali
          opportunamente  identificati,  per   l'organizzazione   e/o
          integrazione  del  servizio  ritenuto   insufficiente.   Ai
          Consorzi  aderenti  alla  richiesta,  per  raggiungere  gli
          obiettivi di recupero e riciclaggio previsti  dall'articolo
          220, e' riconosciuto il valore della tariffa applicata  per
          la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei
          ricavi  conseguiti  dalla  vendita  dei  materiali  e   del
          corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di  imballaggio
          e  delle  frazioni  merceologiche  omogenee.  Ai   soggetti
          privati,   selezionati   per   comprovata   e   documentata
          affidabilita' e capacita', a cui e'  affidata  la  raccolta
          differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio  in  via
          temporanea  e  d'urgenza,   fino   all'espletamento   delle
          procedure  ordinarie  di  aggiudicazione  del  servizio   e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi,
          prorogabili  di  ulteriori   dodici   mesi   in   caso   di
          impossibilita' oggettiva e documentata  di  aggiudicazione,
          e' riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori,
          oggetto dell'azione sostitutiva.». 
              5-ter. Le pubbliche amministrazioni  incoraggiano,  ove
          opportuno,  l'utilizzazione  di  materiali  provenienti  da
          rifiuti di imballaggio riciclati per  la  fabbricazione  di
          imballaggi e altri prodotti. 
              5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico curano la  pubblicazione  delle  misure  e  degli
          obiettivi oggetto delle campagne  di  informazione  di  cui
          all'articolo 224, comma 3, lettera g).» 
              «Art.  223  (Consorzi).  -  1.  I  produttori  che  non
          provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere  a)
          e c), costituiscono un Consorzio per ciascun  materiale  di
          imballaggio di cui all'allegato E della  parte  quarta  del
          presente  decreto,  operante   su   tutto   il   territorio
          nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i  recuperatori,
          ed i riciclatori che non corrispondono alla  categoria  dei
          produttori, previo accordo con  gli  altri  consorziati  ed
          unitamente agli stessi. 
              2. I consorzi di cui  al  comma  1  hanno  personalita'
          giuridica di diritto privato senza fine  di  lucro  e  sono
          retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno  schema
          tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita'  produttive,   da   pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale entro  il  31  dicembre  2008,  conformemente  ai
          principi del presente decreto e, in particolare,  a  quelli
          di  efficienza,  efficacia,  economicita'  e   trasparenza,
          nonche' di libera concorrenza nelle attivita'  di  settore.
          Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro
          quindici giorni al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare che  lo  approva  nei  successivi
          novanta giorni, con suo provvedimento adottato di  concerto
          con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro
          ritenga di non approvare lo statuto trasmesso,  per  motivi
          di legittimita' o di merito, lo  ritrasmette  al  consorzio
          richiedente con le relative osservazioni. Nei  consigli  di
          amministrazione dei consorzi il numero dei  consiglieri  di
          amministrazione in rappresentanza  dei  riciclatori  e  dei
          recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di
          amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie
          prime di imballaggio. Qualora i  Consorzi  non  ottemperino
          nei termini prescritti,  le  modifiche  allo  statuto  sono
          apportate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. Il decreto  ministeriale
          di approvazione dello statuto dei  consorzi  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire
          l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine
          i  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  dei  predetti
          consorzi derivano dai  contributi  dei  consorziati  e  dai
          versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai
          sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera  h),  secondo  le
          modalita' indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi
          della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
          e della corretta gestione ambientale,  degli  imballaggi  e
          dei rifiuti di imballaggio ripresi,  raccolti  o  ritirati,
          nonche'  da  altri  eventuali  proventi  e  contributi   di
          consorziati o di terzi. 
              4.  I  consorzi  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a
          presentare annualmente al Ministero dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione  di  cui
          all'articolo 237, comma  6.  Il  programma  pluriennale  di
          prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il
          piano specifico di prevenzione egestione relativo  all'anno
          solare successivo sono inseriti nel programma  generale  di
          prevenzione egestione di cui all'articolo 225. 
              5. - 6. Abrogati.» 
              «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
          raggiungimento degli obiettivi globali  di  recupero  e  di
          riciclaggio e per  garantire  il  necessario  coordinamento
          dell'attivita' di raccolta differenziata,  i  produttori  e
          gli  utilizzatori,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma  paritaria
          al Consorzio nazionale imballaggi,  in  seguito  denominato
          CONAI, che ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato
          senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto adeguato  ai
          principi contenuti nel presente decreto ed  in  particolare
          aquelli   di   trasparenza,   efficacia,   efficienza    ed
          economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita'
          di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici
          giorni  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
          energetica, che lo approva con  decreto  del  Ministro,  di
          concerto con il Ministro delle imprese edel Made in  Italy.
          Qualora da parte dei  suddetti  Ministeri  siano  formulate
          motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi  nei
          successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi
          nei termini prescritti,  le  modifiche  allo  statuto  sono
          disposte con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, di concerto  con  il  Ministro  delle
          imprese e del Made in Italy. 
              2. abrogato. 
              3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
                a) definisce, in accordo con  le  regioni  e  con  le
          pubbliche   amministrazioni   interessate,    gli    ambiti
          territoriali in cui rendere operante un  sistema  integrato
          che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto  dei
          materiali  selezionati  a   centri   di   raccolta   o   di
          smistamento; 
                b)  definisce,  con  le   pubbliche   amministrazioni
          appartenenti ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla
          lettera a), le condizioni generali di ritiro da  parte  dei
          produttori  dei  rifiuti  selezionati   provenienti   dalla
          raccolta differenziata; 
                c)  elabora  ed  aggiorna,   valutati   i   programmi
          specifici di prevenzione  di  cui  agli  articoli  221-bis,
          comma 7-bis e 223, comma 4, il Programma  generale  per  la
          prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
          imballaggio di cui all'articolo 225; 
                d) promuove accordi di programma  con  gli  operatori
          economici per favorire il riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; 
                e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
          di cui all'articolo 223, i  soggetti  di  cui  all'articolo
          221, comma 3,  lettere  a)  e  c)  e  gli  altri  operatori
          economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo
          ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai  consorzi,  di
          cui  all'articolo  223,  che  realizzano   percentuali   di
          recupero o di riciclo superiori a  quelle  minime  indicate
          nel Programma generale, al  fine  del  conseguimento  degli
          obiettivi globali di cui all'Allegato E alla  parte  quarta
          del presente decreto. Ai consorzi  che  non  raggiungono  i
          singoli obiettivi di recupero e' in ogni  caso  ridotta  la
          quota del contributo ambientale ad  essi  riconosciuto  dal
          Conai; 
                f) indirizza e garantisce il necessario raccordo  tra
          le  amministrazioni  pubbliche,  i  consorzi  e  gli  altri
          operatori economici; 
                g)   organizza,   in   accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini  dell'attuazione  del  Programma  generale  nonche'
          campagne di educazione ambientale  e  di  sensibilizzazione
          dei consumatori  sugli  impatti  delle  borse  di  plastica
          sull'ambiente,  in  particolare  attraverso  la  diffusione
          delle  informazioni  di  cui  all'articolo  219,  comma  3,
          lettere e), f) e g); 
                h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori  il
          corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221,  comma
          10, lettera c), nonche' gli oneri per il riciclaggio e  per
          il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti   al
          servizio di raccolta  differenziata,  in  proporzione  alla
          quantita' totale, al peso ed alla tipologia  del  materiale
          di imballaggio immessi  sul  mercato  nazionale,  al  netto
          delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati  nell'anno
          precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal  fine
          determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
          individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
          e ai criteri di cui al comma 8,  il  contributo  denominato
          contributo ambientale CONAI; 
                i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
          rifiuti previsto dall'articolo 222, comma  1,  lettera  b),
          anche definendone gli ambiti di applicazione; 
                l) promuove la conclusione, su  base  volontaria,  di
          accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti
          di cui all'articolo 221, comma 3,  lettere  a)  e  c),  con
          soggetti pubblici e privati.  Tali  accordi  sono  relativi
          alla  gestione  ambientale  della  medesima  tipologia   di
          materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo
          agli imballaggi, esclusa in ogni caso  l'utilizzazione  del
          contributo ambientale CONAI; 
                m)  fornisce  i  dati  e  le  informazioni  richieste
          dall'Autorita'  di  cui   all'articolo   207   e   assicura
          l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati; 
                n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o
          esteri, i dati  relativi  ai  flussi  degli  imballaggi  in
          entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
          operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
          al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e  l'utilizzo  degli
          stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
          previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse
          pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196. 
              4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
          recupero e riciclaggio, gli eventuali  avanzi  di  gestione
          accantonati dal CONAI e dai consorzi  di  cui  all'articolo
          223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto  non
          concorrono alla formazione del reddito,  a  condizione  che
          sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
          forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  e
          riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
          gestionali, dei consorzi e del CONAI. 
              5. Al fine di garantire l'attuazione del  principio  di
          corresponsabilita' gestionale tra produttori,  utilizzatori
          e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
          cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e
          stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
          241/90 e successive modificazioni, su  base  nazionale  tra
          tutti  gli   operatori   del   comparto   di   riferimento,
          intendendosi  i  sistemi  di  responsabilita'  estesa   del
          produttore operanti, con  l'Associazione  nazionale  Comuni
          italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI)
          o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale.
          In particolare, tale accordo stabilisce: 
                1. la copertura dei costi di  cui  all'articolo  222,
          commi 1 e 2 del presente decreto legislativo; 
                2.  le  modalita'  di   raccolta   dei   rifiuti   da
          imballaggio ai fini delle attivita'  di  riciclaggio  e  di
          recupero; 
                3. gli obblighi e le sanzioni posti  a  carico  delle
          parti contraenti. 
                5-bis. L'accordo di programma di cui al  comma  5  e'
          costituito da una parte generale e  dai  relativi  allegati
          tecnici per ciascun materiale di cui  all'Allegato  E.  Gli
          allegati  tecnici  prevedono  i   corrispettivi   calcolati
          secondo  le  fasce  di  qualita',   tenendo   conto   delle
          operazioni di cernita o di  altre  operazioni  preliminari,
          che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate
          da  un  soggetto  terzo,  individuato  congiuntamente   dai
          soggetti sottoscrittori, nominato  dagli  Enti  di  governo
          d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti,
          ovvero dai Comuni con oneri  posti  a  carico  dei  sistemi
          collettivi. 
                5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al  comma
          5 stabilisce  che  i  produttori  e  gli  utilizzatori  che
          aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo  221,
          comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui
          all'articolo 223  assicurano  la  copertura  dei  costi  di
          raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio  da  loro
          prodotti e  conferiti  al  servizio  pubblico  di  raccolta
          differenziata anche quando  gli  obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio  possono  essere   conseguiti   attraverso   la
          raccolta su superfici private. Per adempiere agli  obblighi
          di  cui  al  precedente  periodo,  i   produttori   e   gli
          utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui  all'articolo
          221, comma 3,  lettere  a)  e  c),  possono  avvalersi  dei
          consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi
          connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti
          dai consorzi medesimi. 
                6. L'accordo di  programma  di  cui  al  comma  5  e'
          trasmesso all'Autorita' di cui all'articolo 207,  che  puo'
          richiedere eventuali  modifiche  ed  integrazioni  entro  i
          successivi sessanta giorni. 
                7. Ai fini della ripartizione dei  costi  di  cui  al
          comma  3,  lettera  h),  sono  esclusi  dal   calcolo   gli
          imballaggi  riutilizzabili  immessi  sul   mercato   previa
          cauzione. 
                8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai
          sensi dell'articolo 237, comma  4,  e'  utilizzato  in  via
          prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o
          comunque  conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via
          accessoria, per l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,
          recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
          e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito  dal
          Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai  soggetti  di
          cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' totale,
          al peso ed alla  tipologia  del  materiale  di  imballaggio
          immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita'  di
          imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente e  degli
          introiti derivanti dalla vendita  dei  rifiuti  provenienti
          dai  propri  prodotti,  nonche'  da  quelli  derivanti   da
          eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per  ciascuna
          tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede   ai   mezzi
          finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni con iproventi dell'attivita', con icontributi  dei
          consorziati, con altri contributi eproventi di  consorziati
          ed  i  terzi,  compresi  quelli   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 221, comma 3, lettere a) ec), per le attivita'
          svolte in loro favore in adempimento alle  prescrizioni  di
          legge e con una  quota  del  contributo  ambientale  CONAI.
          Quest'ultima edeterminata,  nel  rispetto  dei  criteri  di
          contenimento dei costi  e  di  efficienza  della  gestione,
          nella misura necessaria a far fronte alle  spese  derivanti
          dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal  presente
          titolo. 
              9. soppresso. 
                10.  Al  Consiglio  di  amministrazione   del   CONAI
          partecipa  con  diritto  di  voto  un  rappresentante   dei
          consumatori indicato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive. 
                11. 
                12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
          comma 5, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  invita  le  parti  a  trovare
          un'intesa entro sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  senza
          esito positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, a definire la  copertura
          dei costi di cui al punto 1 del comma 5. L'accordo  di  cui
          al comma 5 e' sottoscritto, per  le  specifiche  condizioni
          tecniche ed economiche relative al ritiro  dei  rifiuti  di
          ciascun  materiale  d'imballaggio,  anche  dal   competente
          Consorzio di cui all'articolo 223 e dai competenti  sistemi
          autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
          Nel caso in cui uno di questi Consorzi non  lo  sottoscriva
          e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti  locali
          per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai  subentra
          nella conclusione  delle  convenzioni  locali  al  fine  di
          assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero  e
          di riciclaggio previsti dall'articolo 220. 
                13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di  imballaggio  indicati   nel   programma   generale   di
          prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo
          225,   il   CONAI   adotta,   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' finanziarie, forme particolari di  incentivo
          per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle   aree
          geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli  obiettivi
          di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1,
          entro   i   limiti   massimi   di   riciclaggio    previsti
          dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.» 
              «Art. 225  (Programma  generale  di  prevenzione  e  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).  -
          1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
          agli articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il CONAI
          elabora annualmente un Programma generale di prevenzione  e
          di gestione degli imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio
          che individua, con riferimento alle  singole  tipologie  di
          materiale  di  imballaggio,  le  misure  per  conseguire  i
          seguenti obiettivi: 
                a) la prevenzione della  formazione  dei  rifiuti  di
          imballaggio  attraverso  modelli  di  produzione   econsumo
          sostenibili; 
                a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso  di
          imballaggi  efficienti  sotto  il  profilo  delle  risorse,
          durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili,
          riutilizzabili, nonche' l'utilizzo  di  materiali  ottenuti
          dai rifiuti nella loro produzione; 
                a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di
          sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti  salvi
          irequisiti giuridici armonizzati relativi  atali  materiali
          eprodotti stabiliti alivello dell'Unione; 
                b) l'accrescimento della proporzione della  quantita'
          di  rifiuti  di  imballaggio  riciclabili   rispetto   alla
          quantita' di imballaggi non riciclabili; 
                c) l'accrescimento della proporzione della  quantita'
          di rifiuti  di  imballaggio  riutilizzabili  rispetto  alla
          quantita' di imballaggi non riutilizzabili; 
                d)    il    miglioramento    delle    caratteristiche
          dell'imballaggio  allo  scopo  di  permettere  ad  esso  di
          sopportare piu' tragitti  orotazioni  nelle  condizioni  di
          utilizzo normalmente prevedibili; 
                e) la realizzazione degli  obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio. 
              2. Il  Programma  generale  di  prevenzione  determina,
          inoltre: 
                a) la percentuale in peso di  ciascuna  tipologia  di
          rifiuti di imballaggio da recuperare ogni  cinque  anni  e,
          nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla  base  della
          stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare  delle
          singole tipologie  di  materiali  di  imballaggio,  con  un
          minimo percentuale in peso per ciascun materiale; 
                b) gli obiettivi intermedi di recupero e  riciclaggio
          rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a). 
              3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare un  piano  specifico  di  prevenzione  e  gestione
          relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel
          programma generale di prevenzione e  gestione,  nonche'  la
          relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno  solare
          precedente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica e del Ministro  delle  imprese  e  del
          Made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla  approvazione
          e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma
          generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e
          dei rifiuti di imballaggio. 
              4. abrogato. 
              5. Nel caso  in  cui  il  Programma  generale  non  sia
          predisposto, lo stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva
          dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In  tal  caso  gli
          obiettivi di recupero e  riciclaggio  sono  quelli  massimi
          previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto. 
              6. I piani  regionali  di  cui  all'articolo  199  sono
          integrati con specifiche previsioni per la  gestione  degli
          imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio  sulla  base  del
          programma di cui al presente articolo. ».