Art. 7 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati  -  Titolo  III  Gestione  di  particolari  categorie  di
  rifiuti. 
 
  1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
comma 2, secondo periodo, la  parola  «cinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre». 
  2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, le parole «24 giugno  2003,  n.  182»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «8 novembre 2021, n. 197». 
  3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «nelle  aree»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle aree»; 
    b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola  «riutilizzo,»  sono
inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri
prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite  dalle
seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»; 
    c) al comma 6, le  parole  «31  ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite  le
seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione  della
produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio  con  relazione
sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche', entro il 31 maggio di ogni anno,
un  piano  specifico  di   prevenzione   relativo   all'anno   solare
precedente,  comprensivo  della  relazione  sulla  gestione   e   del
bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i
seguenti obiettivi: la  prevenzione  della  formazione  dei  rifiuti,
attraverso  modelli  di  produzione   e   consumo   sostenibili;   la
progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti  sotto
il profilo delle risorse, durevoli, anche in  termini  di  durata  di
vita  e  di  assenza  di  obsolescenza   programmata,   scomponibili,
riparabili, riutilizzabili  e  aggiornabili,  nonche'  l'utilizzo  di
materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;  la  promozione
dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie  prime  critiche
onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione  della
riduzione  del  contenuto  di  sostanze  pericolose  in  materiali  e
prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici  armonizzati  relativi  a
tali  materiali  e  prodotti   stabiliti   a   livello   dell'Unione;
l'accrescimento della  proporzione  della  quantita'  di  rifiuti  di
riutilizzabili   rispetto   alla   quantita'    di    prodotti    non
riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita'  di
rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il  riutilizzo
e riciclabili rispetto alla quantita' di rifiuti  non  sottoposti  ad
operazioni di preparazione per il riutilizzo e  non  riciclabili;  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero  e   riciclaggio.   La
relazione  sulla  gestione  relativa  all'anno   solare   precedente,
inoltre, riporta»; 
    d) al  comma  8,  dopo  la  parola  «versato»  sono  aggiunte  le
seguenti: «in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III
della parte quarta del  presente  decreto  legislativo»,  e  dopo  le
parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «,  ovvero  ad
un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo degli articoli 230, 232  e  237  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  230   (Rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture).  -  1.  Il  luogo  di
          produzione  dei   rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione alle infrastrutture,  effettuata  direttamente
          dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
          gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede  locale  del
          gestore della infrastruttura nelle cui  competenze  rientra
          il tratto  di  infrastruttura  interessata  dai  lavori  di
          manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove  il
          materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
          valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del
          materiale effettivamente,  direttamente  ed  oggettivamente
          riutilizzabile,   senza   essere   sottoposto   ad    alcun
          trattamento. 
              1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di  raccolta
          e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione
          di quelli  prodotti  dagli  impianti  per  l'erogazione  di
          forniture e  servizi  di  interesse  pubblico  o  da  altre
          attivita'  economiche,  sono  raccolti   direttamente   dal
          gestore della  infrastruttura  a  rete  che  provvede  alla
          consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 
              2.   La   valutazione   tecnica   del   gestore   della
          infrastruttura di cui al comma  1  e'  eseguita  non  oltre
          sessanta giorni dalla data di ultimazione  dei  lavori.  La
          documentazione  relativa  alla   valutazione   tecnica   e'
          conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
          tre anni. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai rifiuti derivanti da attivita'  manutentiva,  effettuata
          direttamente da gestori erogatori di  pubblico  servizio  o
          tramite terzi, dei mezzi e degli  impianti  fruitori  delle
          infrastrutture di cui al comma 1. 
              4. 
              5. I rifiuti provenienti  dalle  attivita'  di  pulizia
          manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
          pubbliche che asservite ad  edifici  privati,  compresi  le
          fosse settiche  e  manufatti  analoghi  nonche'  i  sistemi
          individuali di cui all'articolo 100, comma  3,  e  i  bagni
          mobili, si considerano prodotti  dal  soggetto  che  svolge
          l'attivita'  di  pulizia  manutentiva.  La  raccolta  e  il
          trasporto  sono  accompagnati  da  un  unico  documento  di
          trasporto per automezzo e  percorso  di  raccolta,  il  cui
          modello e' adottato con deliberazione  dell'Albo  nazionale
          gestori ambientali entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
          possono  essere  conferiti  direttamente  a   impianti   di
          smaltimento  o  di  recupero  o,  in  alternativa,   essere
          raggruppati temporaneamente presso la sede o unita'  locale
          del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva,
          nel rispetto delle  condizioni  di  cui  all'articolo  183,
          comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di
          pulizia  manutentiva  e'  comunque  tenuto   all'iscrizione
          all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,    ai    sensi
          dell'articolo 212, comma 5, del presente  decreto,  per  lo
          svolgimento delle attivita' di raccolta e di  trasporto  di
          rifiuti,  e   all'iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi  di  cui  all'
          articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.» 
               «Art. 232 (Rifiuti prodotti dalle navi  e  residui  di
          carico). - 1. La disciplina di carattere nazionale relativa
          ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di  carico  e'
          contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. 
              2. Gli impianti che  ricevono  acque  di  sentina  gia'
          sottoposte  a  un  trattamento  preliminare   in   impianti
          autorizzati ai sensi  della  legislazione  vigente  possono
          accedere alle procedure semplificate di cui al  decreto  17
          novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie  prime
          e i prodotti ottenuti devono possedere  le  caratteristiche
          indicate  al  punto  6.6.4  dell'Allegato  3  del  predetto
          decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo. 
              3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3
          del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la  congiunzione:  «e»
          e' sostituita dalla disgiunzione: «o».» 
              «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di  gestione).
          - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'ambiente e  per
          contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i
          sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese,  in
          via prioritaria,  a  prevenire  la  produzione  di  rifiuti
          tenuto  conto  dell'obsolescenza  programmata,  nonche'   a
          incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre
          forme di recupero, quindi, la riduzione  dello  smaltimento
          finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi  di  cui
          all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179  del
          presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero  i  sistemi
          di gestione in forma individuale o collettiva,  di  cui  ai
          titoli II e III della parte  quarta  del  presente  decreto
          legislativo, gia' istituiti ovvero riconosciuti  ovvero  in
          corso di  riconoscimento,  operano  sull'intero  territorio
          nazionale senza  generare  distorsioni  della  concorrenza,
          curano per conto dei produttori  la  gestione  dei  rifiuti
          provenienti  dai  prodotti  che   immettono   sul   mercato
          nazionale  e  dai  prodotti  importati  in  condizioni  non
          discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al  commercio,
          adempiono ai propri obblighi senza limitare  le  operazioni
          di raccolta e di gestione alle aree piu' proficue. 
              2. I sistemi di gestione adottati devono essere  aperti
          alla partecipazione degli operatori economici  interessati,
          assicurando il rispetto del principio di trasparenza  e  di
          non  discriminazione,  garantiscono  la   continuita'   dei
          servizi  di  gestione  dei  rifiuti  sull'anno  solare   di
          riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli obiettivi
          generali e specifici ad essi applicabili, nonche'  adeguata
          attivita' di informazione ai  detentori  di  rifiuti  sulle
          misure di prevenzione  e  di  riutilizzo,  sui  sistemi  di
          ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire
          la dispersione degli stessi. 
              3. I produttori  del  prodotto,  dispongono  dei  mezzi
          finanziari ovvero  dei  mezzi  finanziari  e  organizzativi
          della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa
          rifiuto; tale  responsabilita'  finanziaria  non  supera  i
          costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi
          sono  determinati  in  modo  trasparente  tra  gli   attori
          interessati, inclusi i produttori di  prodotti,  i  sistemi
          collettivi che  operano  per  loro  conto  e  le  autorita'
          pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero  i
          sistemi collettivi, determinano  il  contributo  ambientale
          secondo le modalita' di cui al comma 4. 
              4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia,
          per unita' o per peso  del  prodotto  immesso  sul  mercato
          nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione  del
          rifiuto da esso generato in conformita' ai principi di  cui
          all'articolo 178, al  netto  degli  introiti  ricavati  dal
          riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai  propri
          prodotti, dalla  vendita  delle  materie  prime  secondarie
          ottenute dai propri prodotti, nonche' da eventuali cauzioni
          di deposito non reclamate. Esso e' modulato, ove possibile,
          per singoli prodotti o gruppi di  prodotti  simili,  tenuto
          conto    della     loro     durevolezza,     riparabilita',
          riutilizzabilita' e riciclabilita', nonche' della  presenza
          di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato  sul
          ciclo di vita del prodotto  e  il  buon  funzionamento  del
          mercato interno. 
              5. Il contributo e' inoltre  impiegato  per  accrescere
          l'efficienza della filiera, mediante attivita'  di  ricerca
          scientifica applicata all'ecodesign  dei  prodotti  e  allo
          studio di nuove tecnologie  e  sistemi  innovativi  per  la
          gestione dei relativi rifiuti. 
              6. Annualmente, entro il 30  settembre,  i  sistemi  di
          gestione adottati presentano al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  all'Ispra  un
          programma pluriennale di prevenzione della  produzione  dei
          rifiuti eun  piano  specifico  di  prevenzione  e  gestione
          relativo all'anno solare successivo, nonche', entro  il  31
          maggio di ogni anno,  un  piano  specifico  di  prevenzione
          relativo  all'anno  solare  precedente,  comprensivo  della
          relazione  sulla  gestione  edel  bilancio.   I   documenti
          contengono le misure atte  aconseguire  almeno  i  seguenti
          obiettivi: la prevenzione  della  formazione  dei  rifiuti,
          attraverso modelli di produzione econsumo  sostenibili;  la
          progettazione,  la  fabbricazione  e  l'uso   di   prodotti
          efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli,  anche
          in termini di durata di vita edi  assenza  di  obsolescenza
          programmata,  scomponibili,  riparabili,  riutilizzabili  e
          aggiornabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti  dai
          rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign
          per iprodotti che contengono materie  prime  critiche  onde
          evitare che tali materie diventino rifiuti;  la  promozione
          della riduzione del contenuto  di  sostanze  pericolose  in
          materiali  eprodotti,  fatti  salvi  irequisiti   giuridici
          armonizzati relativi atali  materiali  eprodotti  stabiliti
          alivello  dell'Unione;  l'accrescimento  della  proporzione
          della quantita' di rifiuti di riutilizzabili rispetto  alla
          quantita' di prodotti non  riutilizzabili;  l'accrescimento
          della proporzione della  quantita'  di  rifiuti  sottoposti
          alle  operazioni  di   preparazione   per   il   riutilizzo
          ericiclabili  rispetto  alla  quantita'  di   rifiuti   non
          sottoposti ad operazioni di preparazione per il  riutilizzo
          enon riciclabili;  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
          recupero ericiclaggio. La relazione sulla gestione relativa
          all'anno solare precedente, inoltre, riporta: 
                a) l'indicazione nominativa degli operatori economici
          che partecipano al sistema; 
                b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale,
          sui  rifiuti  raccolti  e  trattati,  e  sui   quantitativi
          recuperati e riciclati; 
                c) le  modalita'  di  determinazione  del  contributo
          ambientale; 
                d)  le  finalita'  per  le  quali  e'  utilizzato  il
          contributo ambientale; 
                e) l'indicazione delle  procedure  di  selezione  dei
          gestori  di  rifiuti  di  filiera,  secondo  la   normativa
          vigente,   nonche'   dell'elenco   degli   stessi   gestori
          individuati per area geografica e che  operano  sull'intero
          territorio nazionale; 
                f)  le   eventuali   ragioni   che   impediscono   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero  e   riciclo
          previsti, con le relative misure  e  interventi  correttivi
          finalizzati ad assicurare il raggiungimento  degli  stessi.
          In presenza di piu'  attivita'  produttive,  il  centro  di
          costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del
          prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata,  tale
          da mostrare tutte  le  componenti  di  costo  associate  al
          contributo ambientale effettivamente  sostenute.  Eventuali
          avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale  non
          concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di
          distribuire utili e avanzi  di  esercizio  ai  consorziati.
          L'avanzo di gestione proveniente dal contributo  ambientale
          costituisce anticipazione per l'esercizio successivo  e  ne
          determina la riduzione del suo importo nel primo  esercizio
          successivo. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  ove  non  ritenga   congruo   il
          contributo determinato, provvede a nuova determinazione.  I
          sistemi  collettivi  si  conformano  alle  indicazioni  del
          Ministero  ed  applicano  il  contributo  come  determinato
          nell'esercizio finanziario successivo. 
              8. Il contributo ambientale versato in conformita' alle
          disposizioni di cui ai titoli II e III della  parte  quarta
          del presente decreto legislativo ad un sistema  collettivo,
          ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,
          esclude  l'assoggettamento  del  medesimo  bene,  e   delle
          materie prime che lo  costituiscono,  ad  altro  contributo
          ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto
          legislativo.  La  presente  disposizione  si  applica   con
          efficacia retroattiva. 
              9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai
          principi e  criteri  contenuti  negli  articoli  178-bis  e
          178-ter entro il 5 gennaio 2023. 
              10. I produttori che non intendono aderire  ai  sistemi
          collettivi esistenti di cui al Titolo  III,  presentano  al
          Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
          Mare  una  apposita  istanza  di  riconoscimento   per   la
          costituzione di un sistema autonomo  in  forma  individuale
          ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di diritto
          privato,  senza  scopo  di  lucro,  retto  da  uno  statuto
          conforme ai principi del  presente  decreto,  nonche'  allo
          statuto tipo. Il riconoscimento e'  effettuato  secondo  le
          modalita'  contenute  nell'articolo  221-bis,   in   quanto
          compatibili con il regime specifico applicabile.».