Art. 8 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti. 
 
  1. All'allegato D della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole «Indice.  Capitoli  dell'elenco»  sono
sostituite dalle seguenti: «Classificazione dei rifiuti. 
  Definizioni. 
  Ai fini del presente allegato, si intende per: 
    1.  «sostanza  pericolosa»,  una   sostanza   classificata   come
pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2  a  5
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
    2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio,  arsenico,
cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in
forme metalliche nella misura in cui questi  sono  classificate  come
pericolose; 
    3.  «policlorodifenili  e  policlorotrifenili»  (PCB),   i   PCB,
conformemente alla definizione di cui  all'articolo  2,  lettera  a),
della direttiva 96/59/CE del Consiglio; 
    4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti:  qualsiasi
composto  di  scandio  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,
niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche, nella misura in cui questi sono  classificati  come
pericolosi; 
    5. «stabilizzazione», i processi che modificano la  pericolosita'
dei componenti dei rifiuti e  trasformano  i  rifiuti  pericolosi  in
rifiuti non pericolosi; 
    6. «solidificazione»,  processi  che  influiscono  esclusivamente
sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi,  senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi; 
    7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che  contiene,
dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi,  che  non
sono stati completamente trasformati in componenti non  pericolosi  e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente  nel  breve,  medio  o
lungo periodo. 
  Valutazione e classificazione. 
  1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. 
  Nel  valutare  le  caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  si
applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,
HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i  valori  soglia
per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla  Parte  IV
del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Quando  una  sostanza  e'
presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non
viene presa in considerazione per il calcolo  del  valore  limite  di
concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un  rifiuto
e'  stata  valutata  sia  mediante  una  prova  che  utilizzando   le
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato  nell'Allegato  I
alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevalgono  i
risultati della prova. 
  2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso. 
  I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti
sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si  applichino  le
esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE. 
  Ai rifiuti  cui  potrebbero  essere  assegnati  codici  di  rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le  seguenti  disposizioni:
l'iscrizione  di  una  voce  nell'elenco   armonizzato   di   rifiuti
contrassegnata  come  pericolosa,  con  un  riferimento  specifico  o
generico a «sostanze pericolose», e'  opportuna  solo  quando  questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che  determinano  nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a  HP  8
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della  caratteristica  di
pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto  del
Presidente  della  Repubblica   15   luglio   2003,   n.   254;   una
caratteristica  di  pericolo  puo'  essere  valutata  utilizzando  la
concentrazione   di   sostanze   nei   rifiuti,   come    specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n.  440/2008  o
altri  metodi  di  prova  e  linee  guida  riconosciuti   a   livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e  umana;  i
rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati
(PCDD/PCDF),  DDT  (1,1,1-tricloro-2,2-bis  (4-  clorofenil)  etano),
clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin,
eptacloro, esaclorobenzene,  clordecone,  aldrin,  pentaclorobenzene,
mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in  quantita'  superiori  ai
limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento  (CE)
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono  essere
classificati come pericolosi;  i  limiti  di  concentrazione  di  cui
all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del  2006
non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non
contaminati da sostanze pericolose). I  residui  di  leghe  che  sono
considerati rifiuti pericolosi  sono  specificamente  menzionati  nel
presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se  del  caso,
al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si
possono  prendere  in  considerazione  le  seguenti  note   contenute
nell'allegato VI del regolamento (CE)  n.  1272/2008:  1.1.3.1.  Note
relative     all'identificazione,     alla     classificazione      e
all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q,  R,  e
U; 1.1.3.2. Note relative alla  classificazione  e  all'etichettatura
delle  miscele:  note  1,  2,  3  e  5;  dopo  la  valutazione  delle
caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in  base  a  questo
metodo,  si  assegnera'  l'adeguata  voce  di  pericolosita'  o   non
pericolosita'  dall'elenco  dei  rifiuti.   Tutte   le   altre   voci
dell'elenco armonizzato  di  rifiuti  sono  considerate  rifiuti  non
pericolosi. 
  Elenco dei rifiuti. 
  I  diversi  tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono  definiti
specificatamente mediante il codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i
rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la  fonte  che
genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20  per
risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in  questione,  ad
eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre
99. Occorre rilevare che e' possibile che un determinato  impianto  o
stabilimento debba classificare  le  proprie  attivita'  in  capitoli
diversi. Per esempio, un costruttore di automobili  puo'  reperire  i
rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione  e
dal  trattamento  superficiale  di  metalli),  che  nel  capitolo  11
(rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da  trattamento  e
rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso  di
rivestimenti), in funzione delle  varie  fasi  della  produzione;  se
nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per
la classificazione di un determinato  rifiuto,  occorre  esaminare  i
capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se  nessuno
di questi  codici  risulta  adeguato,  occorre  definire  il  rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto
non e' classificabile neppure mediante  i  codici  del  capitolo  16,
occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati  altrimenti)
preceduto dalle cifre  del  capitolo  che  corrisponde  all'attivita'
identificata nella prima fase. 
  Indice. Capitoli dell'elenco. 
  «01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali; 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti; 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone; 
  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  e  dell'industria
tessile; 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone; 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici; 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici; 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti  (pitture,   vernici   e   smalti   vetrati),   adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa; 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica; 
  10 Rifiuti provenienti da processi termici 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa; 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica; 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili, 05 e 12); 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
le voci 07 e 08); 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti); 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco; 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati); 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione   che   non   derivino   direttamente   da   trattamento
terapeutico)»; 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale; 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'Allegato D, parte  Quarta,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Allegato D (Elenco dei  rifiuti.  Classificazione  dei
          rifiuti.). - Definizioni. Ai fini del presente allegato, si
          intende per: 
                1. «sostanza pericolosa», una  sostanza  classificata
          come pericolosa in quanto conforme ai criteri di  cui  alle
          parti da 2 a 5 dell'allegato  I  del  regolamento  (CE)  n.
          1272/2008; 
                2.   «metallo   pesante»,   qualunque   composto   di
          antimonio, arsenico,  cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,
          mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche
          quando tali metalli  appaiono  in  forme  metalliche  nella
          misura in cui questi sono classificate come pericolose; 
                3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB),  i
          PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo  2,
          lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio; 
                4.  «metalli  di  transizione»,   uno   dei   metalli
          seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese,
          cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,
          cromo,  ferro,  nichel,  zinco,   zirconio,   molibdeno   e
          tantalio, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in  forme
          metalliche, nella misura in cui  questi  sono  classificati
          come pericolosi; 
                5. «stabilizzazione», i processi  che  modificano  la
          pericolosita' dei componenti dei rifiuti  e  trasformano  i
          rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; 
                6.  «solidificazione»,   processi   che   influiscono
          esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo  di
          appositi additivi, senza modificare le proprieta'  chimiche
          dei rifiuti stessi; 
                7. «rifiuto parzialmente  stabilizzato»,  un  rifiuto
          che  contiene,  dopo  il   processo   di   stabilizzazione,
          componenti pericolosi, che  non  sono  stati  completamente
          trasformati in componenti non pericolosi e  che  potrebbero
          essere rilasciati nell'ambiente nel breve,  medio  o  lungo
          periodo. 
              Valutazione e classificazione. 
              1. Valutazione delle caratteristiche  di  pericolo  dei
          rifiuti. 
              Nel  valutare  le  caratteristiche  di   pericolo   dei
          rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I  alla
          Parte IV del decreto legislativo n. 152 del  2006.  Per  le
          caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6  e  HP  8,  ai  fini
          della valutazione si  applicano  i  valori  soglia  per  le
          singole sostanze come indicato nell'Allegato I  alla  Parte
          IV del decreto legislativo n.  152  del  2006.  Quando  una
          sostanza e' presente nei rifiuti in quantita' inferiori  al
          suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il
          calcolo del valore limite di  concentrazione.  Laddove  una
          caratteristica di pericolo di un rifiuto e' stata  valutata
          sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di
          sostanze pericolose  come  indicato  nell'Allegato  I  alla
          Parte  IV  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006,
          prevalgono i risultati della prova. 
              2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso. 
              I  rifiuti   contrassegnati   da   un   asterisco   (*)
          nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti  pericolosi
          a  meno  che  non  si  applichino  le  esclusioni  di   cui
          all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE. 
              Ai rifiuti cui potrebbero essere  assegnati  codici  di
          rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi,  si  applicano  le
          seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco
          armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa,  con
          un   riferimento   specifico   o   generico   a   «sostanze
          pericolose»,  e'  opportuna  solo  quando  questo   rifiuto
          contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel
          rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da  HP
          1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui  all'Allegato  I  alla
          Parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  La
          valutazione  della  caratteristica   di   pericolo   HP   9
          «infettivo» e'  effettuata  conformemente  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio  2003,  n.  254;  una
          caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando
          la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
          nell'Allegato I alla Parte IV del  decreto  legislativo  n.
          152  del  2006  o,  se  non  diversamente  specificato  nel
          regolamento  (CE)  n.  1272/2008,   eseguendo   una   prova
          conformemente al  regolamento  (CE)  n.  440/2008  o  altri
          metodi di  prova  e  linee  guida  riconosciuti  a  livello
          internazionale,   tenendo   conto   dell'articolo   7   del
          regolamento  (CE)  n.  1272/2008  per  quanto  riguarda  la
          sperimentazione  animale  e  umana;  i  rifiuti  contenenti
          dibenzo-p-diossine   e   i   dibenzofurani    policlorurati
          (PCDD/PCDF), DDT  (1,1,1-tricloro-2,2-bis  (4-  clorofenil)
          etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano),
          dieldrin, endrin, eptacloro,  esaclorobenzene,  clordecone,
          aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile
          e/o PCB in quantita' superiori ai limiti di  concentrazione
          di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (1)  devono  essere
          classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di
          cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n.
          152 del 2006 non sono applicabili  alle  leghe  di  metalli
          puri  in  forma  massiva  (non  contaminati   da   sostanze
          pericolose).  I  residui  di  leghe  che  sono  considerati
          rifiuti  pericolosi  sono  specificamente  menzionati   nel
          presente elenco e contrassegnati con un asterisco  (*);  se
          del caso, al momento di  stabilire  le  caratteristiche  di
          pericolo dei rifiuti si possono prendere in  considerazione
          le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento
          (CE)    n.    1272/2008:     1.1.3.1.     Note     relative
          all'identificazione,      alla      classificazione       e
          all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P,
          Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative  alla  classificazione  e
          all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo  la
          valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di
          rifiuti in base a questo metodo, si  assegnera'  l'adeguata
          voce di pericolosita' o non pericolosita'  dall'elenco  dei
          rifiuti. Tutte le altre  voci  dell'elenco  armonizzato  di
          rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi. 
              Elenco dei rifiuti. 
              I diversi tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono
          definiti specificatamente mediante il codice  a  sei  cifre
          per ogni  singolo  rifiuto  e  i  corrispondenti  codici  a
          quattro e  a  due  cifre  per  i  rispettivi  capitoli.  Di
          conseguenza,  per  identificare  un   rifiuto   nell'elenco
          occorre procedere come segue:  identificare  la  fonte  che
          genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17
          a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto
          in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli
          che terminano con le cifre  99.  Occorre  rilevare  che  e'
          possibile che un determinato impianto o stabilimento  debba
          classificare le proprie attivita' in capitoli diversi.  Per
          esempio, un  costruttore  di  automobili  puo'  reperire  i
          rifiuti che produce sia  nel  capitolo  12  (rifiuti  dalla
          lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
          nel capitolo  11  (rifiuti  inorganici  contenenti  metalli
          provenienti da trattamento e  rivestimento  di  metalli)  o
          ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in
          funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno  dei
          codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si  presta  per
          la  classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorre
          esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice
          corretto; se nessuno di  questi  codici  risulta  adeguato,
          occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui  al
          capitolo   16;   se   un   determinato   rifiuto   non   e'
          classificabile neppure mediante i codici del  capitolo  16,
          occorre utilizzare il codice 99  (rifiuti  non  specificati
          altrimenti)  preceduto  dalle  cifre   del   capitolo   che
          corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase. 
              Classificazione dei rifiuti. 
              01 Rifiuti  derivanti  da  prospezione,  estrazione  da
          miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di
          minerali 
              02  Rifiuti  prodotti  da   agricoltura,   orticoltura,
          acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca,  trattamento  e
          preparazione di alimenti 
              03  Rifiuti  della  lavorazione  del  legno   e   della
          produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
              04 Rifiuti della lavorazione  di  pelli  e  pellicce  e
          dell'industria tessile 
              05   Rifiuti   della   raffinazione    del    petrolio,
          purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
          carbone 
              06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
              07 Rifiuti dei processi chimici organici 
              08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed
          uso di rivestimenti (pitture, vernici  e  smalti  vetrati),
          adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 
              09 Rifiuti dell'industria fotografica 
              10 Rifiuti provenienti da processi termici 
              11   Rifiuti   prodotti   dal    trattamento    chimico
          superficiale  e  dal  rivestimento  di  metalli  ed   altri
          materiali; idrometallurgia non ferrosa 
              12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento
          fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 
              13 Oli  esauriti  e  residui  di  combustibili  liquidi
          (tranne oli commestibili, 05 e 12) 
              14 Solventi organici,  refrigeranti  e  propellenti  di
          scarto (tranne le voci 07 e 08) 
              15  Rifiuti  di   imballaggio,   assorbenti,   stracci,
          materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
          altrimenti) 
              16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
              17  Rifiuti   delle   operazioni   di   costruzione   e
          demolizione  (compreso  il  terreno  proveniente  da   siti
          contaminati) 
              18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario
          o da attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di
          cucina e di ristorazione che non derivino  direttamente  da
          trattamento terapeutico)" 
              19 Rifiuti prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei
          rifiuti, impianti di trattamento delle acque  reflue  fuori
          sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua
          preparazione per uso industriale 
              20 Rifiuti urbani  (rifiuti  domestici  e  assimilabili
          prodotti da attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'
          dalle  istituzioni)  inclusi  i  rifiuti   della   raccolta
          differenziata. 
              Omissis.»