Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5.1 e' inserito il seguente: 
    «5.2 Gli obblighi di cui al comma  5  decorrono  dal  1°  gennaio
2023.». 
  2. All'articolo 265 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  193-bis  e  dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al  fine  di  consentire
agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie
per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione  dei  rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini
della pericolosita', per  quanto  concerne  il  regime  normativo  in
materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.»: 
  3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le
parole «Enti di gestione territoriale ottimale»,  ovunque  ricorrano,
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Enti   di   Governo   d'ambito
territoriale ottimale». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo  dell'articolo  219  del  citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  219  (Criteri  informatori   dell'attivita'   di
          gestione dei rifiuti di imballaggio).-  1.  L'attivita'  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  si
          informa ai seguenti principi generali: 
                a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
          fonte   dellaquantita'   e   della   pericolosita'    nella
          fabbricazione   degli   imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio, soprattutto attraverso  iniziative,  anche  di
          natura economica in conformita'  ai  principi  del  diritto
          comunitario, volte a promuovere lo sviluppo  di  tecnologie
          pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
          degli imballaggi,  nonche'  a  favorire  la  produzione  di
          imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; 
                b) incentivazione del riciclaggio e del  recupero  di
          materia prima, sviluppo  della  raccolta  differenziata  di
          rifiuti di imballaggio  e  promozione  di  opportunita'  di
          mercato  per  incoraggiare  l'utilizzazione  dei  materiali
          ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; 
                c) riduzione del flusso dei  rifiuti  di  imballaggio
          destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
          di recupero; 
                d) applicazione di misure di prevenzione  consistenti
          in programmi  nazionali  o  azioni  analoghe  da  adottarsi
          previa consultazione degli operatori economici interessati; 
                d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure
          volte ad incentivare  l'applicazione  della  gerarchia  dei
          rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter  o  altri
          strumenti e misure appropriate. 
              2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia
          circolare conformemente al principio  «chi  inquina  paga»,
          gli operatori economici cooperano secondo il  principio  di
          responsabilita'  condivisa,  promuovendo  misure   atte   a
          garantire la prevenzione, il riutilizzo, il  riciclaggio  e
          il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
              3. L'attivita' di gestione  integrata  dei  rifiuti  di
          imballaggio rispetta i seguenti principi: 
                a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
          economico, garantendo che i costi di cui all'articolo  221,
          comma  10,  del  presente  decreto  siano   sostenuti   dai
          produttori  e  dagli  utilizzatori  in   proporzione   alle
          quantita' di imballaggi immessi sul  mercato  nazionale,  a
          tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi
          di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto  del
          principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture  di
          raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro,  e
          che  i  Comuni  ovvero  gli  Enti   di   governo   d'ambito
          territoriale  ottimale,   ove   costituiti   ed   operanti,
          organizzino la raccolta differenziata; 
                b) promozione di  strumenti  di  cooperazione  tra  i
          soggetti pubblici e privati; 
                c) informazione agli utenti finali  degli  imballaggi
          ed  in  particolare  ai  consumatori.  Dette   informazioni
          riguardano: 
                  1) i sistemi di  restituzione,  di  raccolta  e  di
          recupero disponibili; 
                  2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
          consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero  e
          di  riciclaggio  degli  imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio; 
                  3)  il  significato  dei   marchi   apposti   sugli
          imballaggi quali si presentano sul mercato; 
                d)  gli  elementi  significativi  dei  programmi   di
          gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
          cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
          delle specifiche previsioni contenute nei  piani  regionali
          ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
                e) gli impatti delle borse di plastica  sull'ambiente
          e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo  di
          riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; 
                f)  la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse   di
          plastica biodegradabili e compostabili; 
                g)  l'impatto  delle  borse   oxo-degradabili,   come
          definito dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 
              3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3
          sono rese secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale. 
              3-bis.  Al  fine  di  fornire   idonee   modalita'   di
          informazione   ai   consumatori   e   di   consentire    il
          riconoscimento delle borse di plastica  commercializzabili,
          i produttori delle borse di cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
          apporre su tali borse  i  propri  elementi  identificativi,
          nonche' diciture idonee ad attestare che le borse  prodotte
          rientrino in una delle tipologie  commercializzabili.  Alle
          borse  biodegradabili  e   compostabili   si   applica   il
          disciplinare delle etichette o dei  marchi  adottato  dalla
          Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis  della  direttiva
          94/62/CE. 
              4. In conformita'  alle  determinazioni  assunte  dalla
          Commissione dell'Unione europea, con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sono
          adottate le misure tecniche necessarie  per  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  titolo,  con  particolare
          riferimento agli imballaggi  pericolosi,  anche  domestici,
          nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature  mediche
          e prodotti farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli
          imballaggi  di  lusso.  Qualora  siano  coinvolti   aspetti
          sanitari, il predetto decreto e' adottato di  concerto  con
          il Ministro della salute. 
              5. Tutti gli imballaggi  devono  essere  opportunamente
          etichettati secondo  le  modalita'  stabilite  dalle  norme
          tecniche   UNI   applicabili   e   in   conformita'    alle
          determinazioni  adottate  dalla   Commissione   dell'Unione
          europea, per facilitare  la  raccolta,  il  riutilizzo,  il
          recupero ed il riciclaggio degli  imballaggi,  nonche'  per
          dare  una  corretta  informazione  ai   consumatori   sulle
          destinazioni finali degli imballaggi. I  produttori  hanno,
          altresi',   l'obbligo   di   indicare,   ai   fini    della
          identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio,   la
          natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla  base
          della decisione 97/129/CE della Commissione. 
              5.1. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministro  della
          transizione ecologica adotta, con  decreto  di  natura  non
          regolamentare, le linee guida tecniche per  l'etichettatura
          di cui al comma 5. 
              5.2. Gli obblighi di cui al comma 5  decorrono  dal  1°
          gennaio 2023. 
              5-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico puo' stabilire  un  livello  rettificato
          degli obiettivi di cui all'Allegato E, per  un  determinato
          anno,  tenendo  conto  della  quota  media,  nei  tre  anni
          precedenti, di imballaggi  per  la  vendita  riutilizzabili
          immessi per la  prima  volta  sul  mercato  e  riutilizzati
          nell'ambito di un sistema di riutilizzo  degli  imballaggi,
          nel rispetto dei criteri ivi definiti.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  265,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 265 (Disposizioni transitorie) -  1.  Le  vigenti
          norme  regolamentari  e  tecniche   che   disciplinano   la
          raccolta, il trasporto il recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  restano  in   vigore   sino   all'adozione   delle
          corrispondenti  specifiche  norme  adottate  in  attuazione
          della  parte  quarta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
          assicurare che non vi sia alcuna soluzione  di  continuita'
          nel  passaggio  dalla  preesistente  normativa   a   quella
          prevista  dalla  parte  quarta  del  presente  decreto,  le
          pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle  rispettive
          competenze, adeguano la previgente normativa di  attuazione
          alla disciplina contenuta nella parte quarta  del  presente
          decreto, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dall'articolo
          264, comma 1,  lettera  i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti
          tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
          pericolosi. 
              2. Fermo restando quanto previsto all'articolo  193-bis
          e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,  al  fine
          di consentire agli operatori del settore di  dotarsi  delle
          autorizzazioni necessarie per la gestione dei  rifiuti,  e'
          ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle  navi  e
          dei residui di carico  alle  merci,  anche  ai  fini  della
          pericolosita', per quanto concerne il regime  normativo  in
          materia di trasporti via  mare,  sino  al  termine  di  180
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il
          Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito
          decreto le forme di promozione e di incentivazione  per  la
          ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie  di  bonifica
          presso le universita', nonche' presso le imprese e  i  loro
          consorzi. 
              4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          entro  centottanta  giorni  da  tale  data,   puo'   essere
          presentata  all'autorita'  competente  adeguata   relazione
          tecnica al fine di rimodulare  gli  obiettivi  di  bonifica
          gia' autorizzati sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla
          parte quarta del presente decreto.  L'autorita'  competente
          esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
          necessarie. 
              5. 
              6. Le aziende  siderurgiche  e  metallurgiche  operanti
          alla data di entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente decreto e sottoposte alla  disciplina  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59,   sono
          autorizzate in via transitoria, previa presentazione  della
          relativa domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al  definitivo
          diniego  dell'autorizzazione   medesima,   ad   utilizzare,
          impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami
          ferrosi individuati dal  codice  GA  430  dell'Allegato  II
          (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1°  febbraio
          1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da  codici
          equivalenti del medesimo Allegato. 
              6-bis. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto  svolgono  attivita'  di  recupero  di
          rottami ferrosi e non ferrosi  che  erano  da  considerarsi
          escluse dal campo di applicazione della  parte  quarta  del
          medesimo decreto n. 152  del  2006  possono  proseguire  le
          attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
          disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
          autorizzazioni  necessarie  allo   svolgimento   di   dette
          attivita'  nel  nuovo  regime.  Le  relative   istanze   di
          autorizzazione o iscrizione sono presentate  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.»